Terzo condono edilizio: niente sanatoria per ristrutturazioni in area vincolata

Non sono sanabili i c.d. "abusi maggiori", anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti

di Redazione tecnica - 07/02/2024

La realizzazione di un soppalco anche a uso non residenziale non rientra fra le attività di edilizia libera e necessita del rilascio di permesso di costruire, insieme all’autorizzazione paesaggistica in caso di area vincolata.

Terzo condono: niente sanatoria per nuove costruzioni senza autorizzazione paesaggistica

Di conseguenza, in presenza di simili condizioni, ottenere il condono ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio”) è praticamente impossibile. Lo spiega bene il TAR Lazio con la sentenza del 2 febbraio 2024, n. 2035, con cui ha confermato il provvedimento di diniego di condono, considerata la presenza di diversi vincoli paesaggistici insistenti nella zona interessata dalla realizzazione dell’abuso.

Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato illegittimo in quanto:

  • esisteva un ordine di servizio dell’amministrazione comunale nel quale sarebbe stata espressa l’intenzione di considerare suscettibili di sanatoria le opere abusive che, pur realizzate in zone su cui insiste un vincolo paesaggistico, non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio;
  • il d.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) escluderebbe gli interventi come quello realizzato dalle opere che necessitano di autorizzazione paesaggistica;
  • l’Amministrazione non avrebbe verificato il carattere relativo dei vincoli e quindi se non comportassero o meno l'inedificabilità assoluta.

Abusi edilizi in area vincolata: la disciplina del terzo condono

Nel respingere il ricorso, il TAR ha richiamato la costante giurisprudenza sul tema per cui, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è applicabile esclusivamente:

  • agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)
  • previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo

Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Nel caso in esame non si trattava di un abuso di minore rilevanza, e particolare di un intervento di ristrutturazione edilizia, come sostenuto dalla ricorrente, atteso che si tratta della realizzazione di un soppalco avente una superficie consistente, motivo per cui il TAR ha ritenuto necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001  (Testo Unico Edilizia), comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

Diniego di condono è espressione di un potere vincolato

Inoltre, spiega il giudice, i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale.

Ne consegue che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento; peraltro, l'illegittimità, per disparità di trattamento, del diniego della autorizzazione paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa.

Infine, la natura eccezionale delle normative in tema di condono edilizio non consente di predicare la retroattività di eventuali disposizioni sopravvenute che modifichino in senso eventualmente migliorativo i requisiti per l’accesso a tali procedure, indipendentemente dal momento dell’adozione del provvedimento richiesto. In altri termini il tempus cui fare riferimento per l’individuazione delle condizioni di sanabilità dell’opera abusiva è quello stabilito dal legislatore in sede di approvazione della misura straordinaria, che può ravvisarsi nell’epoca di realizzazione dell’opera o, al più, nella scadenza del termine di presentazione della relativa istanza.

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