Terzo condono edilizio: no ad aumenti volumetrici in zona vincolata

Nuova conferma dal TAR Campania sugli effetti della legge n. 326/2003: il condono in zona vincolata è concesso solo ad alcune condizioni e mai per abusi maggiori

di Redazione tecnica - 28/11/2023

Niente condono edilizio per sanare aumenti volumetrici, anche se fossero di lieve entità, in caso di ampliamenti in zona vincolata per costruzioni ultimate entro il 31 marzo 2003.

Terzo condono edilizio: no del TAR alla sanatoria

Lo ribadisce il TAR Campania con la sentenza del 22 novembre 2023, n. 2699 respingendo il ricorso contro il dinego di un’Amministrazione Comunale al condono ai sensi della legge n. 326/2003 relativo alla realizzazione di un piccolo locale wc e disimpegno in ampliamento di una preesistente abitazione.

Nel provvedimento del Comune era specificato che non era stata prodotta alcuna dichiarazione relativa alle opere abusive, né documentazione fotografica, né le ricevute del versamento delle rimanenti somme dell’oblazione e degli oneri concessori, né ulteriore documentazione tecnico-amministrativa inerente le opere abusive realizzate; per altro le opere abusive sarebbero state realizzate successivamente all’entrata in vigore del P.U.T., quindi in totale contrasto con la normativa vigente, che vietava la realizzazione di nuova edificazione privata sia:

  • all’epoca della loro realizzazione (opere assunte e/o eseguite entro il 31/03/2003);
  • alla data della presentazione dell’istanza di condono edilizio (dicembre 2005).

Pertanto, si leggeva nel provvedimento,  “tali opere, in quanto “(…) realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (...)” erano insuscettibili di sanatoria per quanto dispone l’art. 32, comma 27 lett. d) della l. 326/03, che esclude la sanabilità delle opere “(…) che sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti (…) a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”;

Terzo condono edilizio: no ad ampliamenti in zona vincolata

Spiega il TAR che rigetto dell’istanza di condono s’è fondato, essenzialmente, sul disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326/2003.

Trattasi di ragione in sé sufficiente, come ritenuto dalla giurisprudenza: “Il vincolo paesaggistico, ex art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere concretanti la realizzazione di nuovi volumi, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità preposta alla relativa tutela. Del resto, la citata legge, pur collocandosi sull'impianto generale di cui alla l. n. 47/1985, disciplina con il menzionato art. 27, in maniera più restrittiva, la fattispecie di cui si tratta, poiché con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici), preclude la sanatoria sulla base dell'anteriorità del vincolo, senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria (ex art. 33, l. n. 47/1985)”.

Secondo il giudice amministrativo è vano, da parte della ricorrente, tentare di superare tale fermo orientamento specificando che le opere da condonare sarebbero state “opere di minima entità, essenziali ad assicurare condizioni di abitabilità, non altrimenti conseguibili, ad un componente del nucleo familiare portatore di handicap grave e riconosciuto invalido al 100%”.

Si tratta di un ampliamento abitazione e, quindi, di nuovo volume, in altre parole, di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e quindi, ai sensi dell’art. 32 comma 27, lett. d) non suscettibili di sanatoria edilizia in quanto trattasi di volume ex novo.

Ed è del tutto evidente come, a fronte di tale classificazione tipologica delle opere in questione, nessun rilievo, ai fini che qui rilevano, può assumere la dichiarata finalità di “assicurare condizioni di abitabilità, non altrimenti conseguibili, ad un componente del nucleo familiare portatore di handicap grave e riconosciuto invalido al 100%”, senza per altro alcuna prova documentale al riguardo.

Terzo condono edilizio: le condizioni per l'ok in zona vincolata

Conclude il TAR che risulta confermato che le opere non erano condonabili, dato che per il terzo condono, l'art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, ha fissato limiti più stringenti, essendo necessario che:

  • si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
  • conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 11 del d.l. n. 269/2003, senza quindi aumento di superficie.

L'art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003 fissa una preclusione assoluta, per cui non necessita dell'intervento dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, che non potrebbe compiere alcuna diversa valutazione in merito.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di diniego di condono.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati