Terzo condono edilizio e revoca ordine di demolizione: nuovo no dalla Cassazione

Gli ermellini ricordano che il giudice deve accertare tutti i presupposti richiesti per il rilascio della sanatoria e la conseguente legittimità ed efficacia del provvedimento sanante eventualmente rilasciato

di Redazione tecnica - 23/09/2022

La revoca di un ordine di demolizione è possibile soltanto qualora il giudice abbia accertato presupposti e legittimità di un provvedimento eventualmente sanante, come il rilascio della sanatoria. Diversamente esso può soltanto essere confermato.

Revoca ordine demolizione e condono edilizio: la sentenza della Cassazione

Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30705/2022, ha respinto il ricorso contro l’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal Tribunale in riferimento ad un edificio abusivo, costruito in assenza di autorizzazione paesaggistica in area a vincolo paesistico e sismico.

Secondo il ricorrente, l'ordine avrebbe dovuto essere revocato perché erano pendenti:

  • un procedimento amministrativo di perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della legge regionale del Lazio n. 28 del 190, entro cui l’edificio rientrava;
  • un’istanza di condono ai sensi della I. n. 326 del 2003 (Terzo Condono Edilizio), sulla quale si sarebbe ottenuto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per silenzio assenso.

Per altro, in riferimento all'epoca di completamento dei lavori, la nozione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), legge regionale del Lazio n. 28 del 1980 dovrebbe essere intesa, trattandosi di disposizione che riguarda un procedimento amministrativo, con riferimento alla nozione amministrativa, urbanistica - edilizia, di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che le opere abusive recuperabili urbanisticamente avrebbero dovuto essere quelle da cui alla data del 31/12/1993 fosse consentito di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione, cioè di identificare nei tratti essenziali l'opera da sanare e completare.

Il Tribunale aveva invece precisato che il Comune aveva già rigettato l’istanza di condono e non c’erano elementi tali da far presupporre che a breve si sarebbe definita la procedura per la sanatoria dei nuclei abusivi, per la quale è necessario il completamento del procedimento amministrativo, anche tenendo conto dell'epoca di completamento del manufatto.

In particolare la legge regionale dispone che la sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 è "limitata alle costruzioni abusive ultimate entro il 31/12/1993", mentre le opere abusive in questione erano ancora in corso nel 2004.

 

Ordine di demolizione e procedimenti amministrativi pendenti

Gli ermellini hanno respinto totalmente il ricorso. In riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo di adozione della variante speciale relativa al nucleo abusivo nel quale, a seguito della sua perimetrazione, risultava compreso anche il fabbricato abusivo destinato alla demolizione, la Cassazione ha specificato che non sono sufficienti, per poter ravvisare una situazione di incompatibilità tra l'esecuzione della demolizione e un atto o un procedimento amministrativo in corso, né la perimetrazione dei nuclei abusivi al fine dell'avvio del progetto di recupero urbanistico, né, come nel caso in esame, l'adozione di una variante.

Perché sia ravvisabile una situazione di incompatibilità con l'esecuzione della demolizione è necessario poter formulare un giudizio prognostico positivo in ordine al prossimo e favorevole esito della sanatoria richiesta dal destinatario della demolizione a seguito della approvazione del nuovo strumento urbanistico, situazione che non è ravvisabile in presenza della sola perimetrazione dell'area nella quale sono presenti i nuclei abusivi, che rappresenta solo un atto prodromico, e neppure per effetto della adozione di una variante.

La sanatoria potrà infatti essere accolta solo a queste condizioni:

  • rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi;
  • possibilità di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell' organismo urbano, così come configurato nello strumento urbanistico vigente;
  • compatibilità con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio (rispetto idrogeologico - paesistico - archeologico ed altri).

Solamente in presenza di tutte tali condizioni, oltre che del completamento delle opere entro il 31 dicembre 1993 (come richiesto dall'art. 1 della L.R. n. 28/1980), potrà procedersi alla verifica della compatibilità tra la sanatoria e la demolizione.

Condono ed epoca completamento delle opere

In riferimento all'epoca di completamento delle opere - indicato dal giudice dell'esecuzione come certamente successivo al 31/12/1993, essendo stata collocata nella contestazione la realizzazione dell'abuso nel 2004 - non è corretto il rilievo della ricorrente secondo cui occorrerebbe a tal fine fare riferimento alla nozione amministrativa di ultimazione dei lavori.

Sul punto, la Corte ha spiegato che il giudice penale, che ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo, non è vincolato dalla nozione amministrativa di ultimazione dei lavori, essendo libero nell'accertamento di tutti i presupposti, di fatto e di diritto, richiesti per il rilascio della sanatoria e della conseguente legittimità ed efficacia del provvedimento sanante eventualmente rilasciato.

In questo caso la ricorrente, si è limitata ad affermare la necessità di fare riferimento alla nozione amministrativa di ultimazione delle opere, senza però aggiungere nulla in relazione all'attività edificatoria realizzata e sulla relativa epoca.

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