Tettoia in terrazza: pertinenza o nuova costruzione?

Il TAR Salerno spiega se è possibile presentare solo una SCIA o se è sempre necessario il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 21/04/2022

Per realizzare una tettoia in terrazza è necessario il permesso di costruire? Non sempre, perché dipende dalla sua estensione e da come è strutturata: come spiega il TAR Campania, Sez. Salerno, ci sono infatti casi nei quali la tettoia è solo una pertinenza dell'edificio a cui è asservita, per cui è sufficiente una SCIA in sanatoria.

Tettoia in terrazzo: SCIA o permesso di costruire?

Il caso in esame, tema della sentenza n. 810/2022, prende avvio dall'ordine di demolizione emesso da un'Amministrazione comunale per una tettoia costituita da una struttura in legno, ancorata alla parete dell’immobile, con copertura ad una falda in legno e tegole e un'estensione totale di circa 20 mq.

Secondo la ricorrente, le dimensioni ridotte e la natura meramente pertinenziale della tettoia non avrebbero integrato gli estremi della nuova costruzione. Essa non sarebbe stata quindi sanzionabile in via demolitoria, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), bensì subordinata alla presentazione di SCIA in sanatoria, ai sensi del successivo art. 37 del TUE.

La sentenza del TAR

Il TAR ha avvalorato questa ipotesi, confermando che la tettoia non in esame non è una nuova costruzione e quindi non necessita di permesso di costruire. Questo perché, in continuità con gli indirizzi anche di recente assunti dalla Sezione, se una tettoia non risulta comprovatamente chiusa da almeno due superfici contigue perpendicolari al piano di base e che per di più presenta dimensioni relativamente ridotte, non comporta un incremento volumetrico rilevante ed è riconducibile all’orbita dei beni urbanisticamente pertinenziali. Di conseguenza,se realizzata sine titulo (ossia senza SCIA), essa è sanzionata unicamente in via pecuniaria.

La conferma viene anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, che con la sentenza n. 3819/2017 ha affermato che “La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente... configura un intervento di ristrutturazione edilizia ‘leggera’, ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti”.

Dato che in questo caso il titolo abilitativo necessario è costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, l’ordine di demolizione della tettoia è illegittimo.

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