Tettoie e pergolati: chiarimenti dal TAR sulla SCIA

L'utilizzo di materiali differenti per la copertura, senza che vengano apportate modifiche strutturali o funzionali, non può rendere un intervento illegittimo

di Redazione tecnica - 30/10/2023

Le amministrazioni comunali, nel verificare la legittimità di manufatti come tettoie, pensiline, pergolati e pergotende, si rivelano a volte troppo puntigliose, contestando la realizzazione di interventi che di fatto non comportano né mutamenti di consistenza, né cambi di destinazione d’uso o realizzazione di nuove costruzioni.

Modifiche su tettoia senza variazioni strutturali: ok alla SCIA

Prova ne è il caso affrontato dal TAR Campania con la sentenza del 25 ottobre 2023, n. 5805, con la quale ha accolto il ricorso  contro il provvedimento di annullamento di due SCIA, relative a una tettoia e a una pensilina in legno.

La tettoia/veranda, oggetto di un precedente ordine di demolizione, era stata poi legittimata con un successivo permesso di costruire in sanatoria relativo alla sua trasformazione in un pergolato, con struttura in legno coperta da piantumazioni e/o telo removibile. 

Sempre sulla tettoia, era stata presentata una SCIA in sanatoria, in variante al permesso di costruire, prevedendo la rimozione parziale della chiusura in legno e delle tegole della tettoia e la sostituzione della copertura esistente con canadesi di colore verde, per evitare l’accumulo di fogliame. Infine, sulla pensilina, consistente in un pergolato una copertura con telo in plastica, era stata presentata una SCIA in variante per regolarizzare la copertura amovibile in lamelle in PVC.

Il Comune aveva annullato entrambe le SCIA, ritenendo che le osservazioni presentate a giustificazione degli interventi non fossero esaustive. Da qui il ricorso, sulla base del fatto che le SCIA si sarebbero limitate a prevedere una variante a quanto già autorizzato, tesi che il TAR ha accolto.

La definizione di pergolato

In primo luogo, per il giudice non sussiste differenza con il fatto che una copertura sia costituita da lamelle di PVC o da un telo di plastica retraibile che, in quanto tale, non incide sulla consistenza del pergolato e sulla struttura già assentita.
Peraltro, precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che rientra nella nozione di pergolato una struttura in legno o metallo "che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile, e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uso del tutto momentaneo".

Secondo il TAR, è evidente che, sia una copertura in lamelle in PVC che quella con un telo di plastica, integrano entrambe la realizzazione di una copertura filtrante e facilmente amovibile ed hanno il solo intento di evitare l'accumulo del fogliame derivante dalle piantumazioni sovrastanti, senza incidere sui caratteri fondamentali della struttura in legno già autorizzata.

Inoltre, per quanto riguarda la pensilina, la Scia presentata dal ricorrente non aveva ad oggetto la realizzazione di modifiche strutturali, rispetto a quanto autorizzato, né si era in presenza di violazione della “distanza delle costruzioni dalle vedute”, considerando che il precedente proprietario del piano sovrastante aveva espressamente autorizzato la tettoia in questione.

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