Titoli edilizi: ok alla proroga di altri 6 mesi

Nella legge di conversione del Decreto Energia salgono a due anni e mezzo i termini di inizio e ultimazione lavori di permessi di costruire, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Con la conversione in legge del 2 febbraio 2024, n. 11, del Decreto Legge n. 181/2023 (nuovo Decreto Energia), si è confermata l’ulteriore proroga di 6 mesi dei termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica.

SCIA e permessi di costruire: la nuova proroga nel Decreto Energia

A stabilirlo è l'art. 4-quater del provvedimento,che porta complessivamente a 2 anni e mezzo i termini di inizio e fine lavori relativi a permessi di costruire, SCIA, convenzioni di lottizzazione e autorizzazioni paesaggistiche.

La norma ha novellato l’art. 10-septies del D.L. 21/2022, con la quale era stato introdotto un primo allungamento dei termini, giustificato dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, e poi ulteriormente prorogati dall’art. 10, comma 11-decies, del D.L. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe 2023").

Data inizio e fine lavori: le disposizioni del Testo Unico Edilizia

Nella sua formulazione originaria, l’art. 15 del Testo unico dell’edilizia, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, al comma 2 dispone che:

  • il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  • quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive.

Le proroghe dei termini

Con il D.L. n. 21/2022 prima e con il Milleproroghe 2023 dopo, tale proroga è stata allungata inzialmente di un anno, poi successivamente ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2023.

Adesso, con il D.L. n. 181/2023, convertito in legge n. 11/2024, si prevede un’ulteriore proroga di 6 mesi:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico Edilizia), per permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024;
  • del termine di validità e dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, oltre che dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

La proroga va espressamente richiesta con comunicazione dell’interessato, purché non i termini non siano già decorsi e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati, oltre che con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

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