Trasformazione tettoia abusiva in pergolato: previste comunque sanzioni

Non si scappa: se una struttura non rientra in edilizia libera va irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 37 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 08/05/2022

Realizzare una tettoia abusiva può costare caro e trasformarla in pergolato significa comunque dovere pagare. La discriminante? Il fatto che la struttura possa essere considerata come intervento eseguito in edilizia libera o meno.

La tettoia diventa un pergolato. Oppure no?

Lo conferma il TAR Veneto, con la sentenza n. 480/2022, relativa al ricorso presentato contro l’ingiunzione al pagamento di due sanzioni pecuniarie relative alla realizzazione di un pergolato in legno non coperto e di una tettoia usata come posto auto coperto.

Secondo il ricorrente, quest’ultima era un manufatto già esistente che ha semplicemente dovuto ripristinare a seguito di eventi atmosferici avversi, realizzando una struttura in legno e guaina granigliata verde; contemporaneamente, avrebbe costruito l’altra struttura in legno con tavolato aperto.

Il Comune ha qualificato gli interventi come privi del necessario titolo edilizio (DIA) e di conformità urbanistica, ingiungendo ex articolo 37, comma 1, del T.U. Edilizia il pagamento di una sanzione complessiva per gli abusi pari a 46.000 euro. Il responsabile degli abusi ha quindi tolto la copertura dalla nuova tettoia, trasformandola in un pergolato. Di conseguenza, il Comune ha ridotto la sanzione per questo manufatto da 20mila a 516 euro.

Il ricorso al TAR

Da qui la scelta di adire le vie legali: secondo il ricorrente, per la tettoia già esistente si sarebbe trattato solo di ripristino della copertura originaria, quindi di mera manutenzione ordinaria di una costruzione preesistente, configurabile come attività libera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, mentre il pergolato non sarebbe stato soggetto ad alcun titolo edilizio, perché semplice pertinenza consistente in un’opera di abbellimento o decoro, priva di carico urbanistico e quindi urbanisticamente irrilevante.

Secondo il TAR, quella che il ricorrente ha definito come pergolato, sarebbe stata una struttura con una superficie di quasi 30 mq e un’altezza di quasi 3 metri, costituita da pilastri e travi di legno e solidamente ancorata al terreno e al fabbricato residenziale di proprietà tramite staffe metalliche, bulloni, puntazze in ferro annegate su plinti di cemento. A seguito della rimozione del tavolato in legno di copertura il Comune ha quindi giustamente considerato l’intervento soggetto a DIA, irrogando la sanzione minima di 516 euro prevista dall’articolo 37, comma 4 del d.P.R. 380/2001.

Pergolato: definizione e caratteristiche

Come spiega il giudice amministrativo, anche se privo di copertura, il manufatti risulta saldamente ancorato al terreno e al fabbricato residenziale e pertanto non ha natura precaria e provvisoria, ma ha attitudine a garantire un’utilità prolungata nel tempo.

Sul punto, con riferimento alla tipologia di opera edilizia e al relativo titolo edilizio richiesto, va sottolineato che “il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.

L'installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti queste caratteristiche e possa essere quindi ricondotto alle opere di cui all'art. 6, comma 1, lett. e quinquies) del D.P.R. n. 380/2001. A conferma di questa ipotesi interviene il DM 2 marzo 2018 che, nell’individuare le opere soggette ad edilizia libera, ha incluso i pergolati purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo. Non si tratta di questo caso, né per dimensioni, né per natura della struttura.

Ricostruzione tettoia: edilizia libera o no?

Stesse conclusioni per l’altra tettoia: non si sarebbe trattato di un mero intervento di manutenzione di una preesistente tettoia distrutta dalle intemperie, circostanza peraltro non provata dall’interessato. Il ricorrente infatti non ha fornito elementi a sostegno della dichiarata preesistenza limitandosi, in un secondo momento, a presentare una documentazione fotografica illeggibile.

Anche assumendo la preesistenza di un manufatto, il ricorrente l’ha integralmente ricostruito, dato che dai rilievi non è emersa alcuna traccia del mantenimento, in tutto o in parte, degli elementi costitutivi la la struttura dichiarata preesistente, per cui non esiste prova del fatto che si trattasse solo di un intervento di manutenzione.

Si tratta quindi della realizzazione di un fabbricato pertinenziale non soggetto a permesso di costruire, ma subordinato a presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 3. punto e.6) del D.P.R. n. 380/2001, per il quale è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37, comma 1 del TUE per opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio, non avendone l’interessato provato la conformità allo strumento urbanistico.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’irrogazione di entrambe le sanzioni pecuniarie.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati