Vasche di raccolta acque piovane per uso agricolo: nuove semplificazioni edilizie

Alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul ddl di conversione del Decreto Legge n. 39/2023, cosiddetto Decreto Siccità

di Redazione tecnica - 09/06/2023

In un Paese in continua emergenza, senza alcuna capacità di pianificare correttamente le attività di gestione e manutenzione dei territori, l'unica tecnica legislativa rimasta è il Decreto Legge: un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo e convertito dal Parlamento, mediante il quale spesso (troppo spesso) si interviene definendo le regole per l'edilizia, i bonus fiscali, i lavori pubblici...tutti comparti dove sarebbe necessario avere orizzonti temporali a medio-lungo termine e maggiore stabilità normativa.

Testo Unico Edilizia e Decreto Siccità

Considerato poi che il Decreto Legge è diventato uno strumento normativo che contiene di tutto e di più, è così che ad ogni Consiglio dei Ministri occorre sempre fare molta attenzione. Ogni Decreto Legge ed ogni legge di conversione potrebbero essere momenti in cui una norma fondamentale per il nostro lavoro potrebbe essere cambiata.

Quello descritto è un modus operandi che accade regolarmente, come con il Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39 (Decreto Siccità) recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" la cui legge di conversione sarà votata in questi giorni con un voto di fiducia al Governo (anche questo un classico italiano).

La versione iniziale del D.L. n. 39/2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, conteneva una modifica all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 con l’aggiunta della seguente lettera e-sexis):

"le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".

In questo modo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato rientrano tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (edilizia libera).

La conversione in legge

In sede di conversione in legge, all'art. 6 del D.L. n. 39/2023 è stato aggiunto il comma 1-bis che dispone:

Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all’articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l’impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

Le opere di cui al punto A.19 dell'Allegato A annesso al d.P.R. n. 31/2017 sono le seguenti:

A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.

Si tratta, dunque, di interventi che potranno essere realizzati in edilizia libera.

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