Veranda abusiva su area vincolata: si può condonare?

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al possibile accertamento di conformità per una veranda abusiva costruita su un'area a vincolo ambientale e paesaggistico

di Redazione tecnica - 21/10/2021

Veranda abusiva costruita su area con vincolo paesaggistico: è possibile presentare un'istanza di condono? Dipende da quando è stata realizzata e da quando è stato istituito il vincolo, come spiega bene la sentenza n. 6827/2021 del Consiglio di Stato.

Veranda abusiva e condono in area vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in esame un'Amministrazione Comunale ha presentato ricorso per la riforma della sentenza n. 2703/2015 del Tar Lazio, Seconda sezione, concernente il diniego di concessione edilizia in sanatoria e l’ordine di demolizione per opere realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico.

In particolare, il Comune si è opposto a quanto stabilito dal giudice di primo grado che, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12/2004, ha escluso che tale norma precluda a prescindere la sanabilità delle opere abusive situate in parchi e aree protetta, come appunto questa veranda abusiva realizzata in area soggetta a vincoli di interesse paesaggistico, perché “la non sanabilità per le opere realizzate in aree vincolate - anche a prescindere dalla data di realizzazione delle stesse - dipende dalla verifica dell’ulteriore presupposto della non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Secondo l’appellante, il Tar avrebbe interpretato erroneamente tale articolo che, richiamando la legge del Primo Condono Edilziio e quella del Terzo Condono Edilizio, dispone: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 l. n. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. n. 269/2003, nonché dall'articolo 33 l. n. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria… le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuati vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

Secondo il giudice di prime cure, la norma va letta in conformità alla legge n. 326/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio)

  • pur collocandosi nell’impianto generale della legge n. 47/85, l’art. 27 disciplina in maniera più restrittiva gli abusi realizzati in aree vincolate, precludendo la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo e inscrivendo l’abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria;
  • la disposizione esclude la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono in via generale nelle zone vincolate, con la sola ipotesi che il vincolo sopravvenuto consenta l’accertamento di conformità in caso di  conformità urbanistica sostanziale.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico per L'edilizia), l'accertamento di conformità prevede che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Abuso su area già vincolata non è sanabile

Di diverso avviso Palazzo Spada: la veranda abusiva ricade in una Riserva Naturale facente parte di un Parco istituito in data anteriore alla sua costruzione, per cui non sussiste la possibilità di ottenere il condono in forza di un parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; inoltre era stata realizzata in contrasto con le N.T.A. di P.R.G., che precisava che l'immobile ricadeva in area sottoposta al vincolo archeologico paesaggistico.

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso dell’Amministrazione Comunale, reputando non sanabile la veranda abusiva costruita in area con vincolo ambientale e paesaggistico.

 

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