Violazione normativa antisismica: niente sanatoria edilizia

No al permesso di costruire in sanatoria nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica

di Redazione tecnica - 12/02/2024

In tema di reati edilizi, il requisito della doppia conformità richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Abusi edilizi e sanatoria: senza autorizzazione sismica niente doppia conformità

Si tratta di una delle motivazioni per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 dicembre 2023, n. 51634, ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza di un Tribunale che aveva revocato la sospensione della condanna per reati di cui agli artt. 44, 64, 65, 93 e 95 del Testo Unico Edilizia.

La sospensione era infatti condizionata alla demolizione delle opere abusive entro 90 giorni del passaggio in giudicato della sentenza, che di fatto non era stata eseguita perché, sostenevano le ricorrenti:

  • l'intervento era tecnicamente impossibile senza pregiudicare la stabilità delle parti conformi del fabbricato e le strutture immediatamente adiacenti;
  • era pendente un procedimento di sanatoria dell'immobile, che avrebbe prevedibilmente portato alla concessione del titolo abilitativo per la conformità del manufatto alla normativa urbanistica ed edilizia.

Considerato appunto che tra i reati era inclusa la violazione della normativa antisismica, spiega la Cassazione che difficilmente le ricorrenti avrebbero ottenuto la sanatoria: in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Reati edilizi: sospensione condizionale della pena e demolizione

Gli ermellini hanno inoltre spiegato che l'impossibilità di procedere alla demolizione non solo non era stata provata ma era comunque imputabile alle ricorrenti, committenti dei lavori abusivi. Gli abusi oggetto del provvedimento di demolizione erano incontrovertibilmente una diretta conseguenza del loro operato illecito, risultando tale affermazione coerente con il costante orientamento della Corte secondo cui, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione delle opere, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato non rileva quando dipenda da una causa imputabile al condannato.

Infine, la pendenza del procedimento di sanatoria non costituisce un elemento ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, legata a un termine perentorio per l'adempimento della condizione cui è subordinato il beneficio concesso. L'eventuale sanatoria rileva solo se essa interviene a prima della scadenza del termine concesso per la sospensione.

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