blumatica impianti solari

Visto di conformità: alla Corte Costituzionale la questione sui soggetti abilitati

Secondo il Consiglio di Stato l'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati è norma che limita la concorrenza e l'iniziativa economica

di Redazione tecnica - 03/05/2024

È stata rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 31 gennaio 2024, n. 995, la questione di legittimità dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, che esclude la categoria dei tributaristi non iscritti in albi professionali – ai quali l’ordinamento pure pacificamente consente di operare come consulenti fiscali, di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, di trattare e conservare i dati contabili – dal novero dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da inviarsi all’amministrazione finanziaria.

Una questione più che mai di attualità, con l'apertura della stagione dichiarativa e che si sovrappone a quella della conformità delle spese sostenute per interventi per i quali spettano agevolazioni fiscali come Superbonus, Ecobonus e bonus edilizi in generale.

Visto di conformità: alla Corte Costituzionale la questione dei soggetti abilitati

Tutto nasce con il ricorso presentato da un'Associazione Nazionale di Tributaristi contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva negato a una tributarista, iscritta all’Associazione stessa, l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva inviate, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Quella del tributarista è una figura professionale «riconosciuta da numerose norme di legge, tra le quali il D.M. del 28.12.1990; il D.lgs.546/1992; DPR n.322/1998 e correlato D.M. del 19.4.2001; Art.1 commi 391 e 392 della Legge n.311 del 2004; art.21 della L.29/2006 che estende ai tributaristi gli obblighi antiriciclaggio ed il regolamento di cui al D.lgs. .231/2007 (art.14); la Direttiva comunitaria 2001/97/ce)».

Nel dettaglio l’attività svolta professionale consiste:

  • nella tenuta della contabilità delle imprese;
  • nell’assistenza fiscale comprensiva della compilazione delle dichiarazioni fiscali e dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni stesse;
  • in tutte le altre attività riferibili ai servizi contabili, fiscali, tributari amministrativi e/o aziendali, tranne quelli riservati a professionisti iscritti in albi, ruoli od elenchi.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati