Tracciabilità dei pagamenti: Sulla Gazzetta la legge di conversione del decreto-legge 187

Sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 recante "Conversione in legge, con modificazioni...

21/12/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.".
Restano confermate tutte le modifiche alla legge 13 agosto n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" ed in particolare quelle relative agli articoli 3 e 6 della stessa.
Ricordiamo che per quanto concerne gli articoli che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari le più importanti introdotte sono le seguenti:
  • i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 136/2010 vengono adeguati alle norme di tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010 (non più dall'entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, non più entro il 7 marzo 2011);
  • successivamente a centottato giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010, anche se l'adeguamento non è formalmente realizzato con un atto aggiuntivo, tutti i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 si intenderanno, comunque, automaticamente, integrati, con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  • viene innalzata da 500 a 1.500 euro la soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità, con la precisazione che l'eventuale costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
  • viene precisato che in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento;
  • il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni "non determina la risoluzione di diritto" del contratto ma "costituisce causa di risoluzione".

Per quanto concerne le sanzioni:
  • nel caso in cui non venga utilizzato il conto corrente dedicato o strumenti di pagamento tracciabili ma nche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG sono previste sanzioni dal 2% al 10% del valore della transazione;
  • per il reintegro dei conti effettuato con modalità diverse da quelle ammesse sono previste sanzioni sono fissate dal 2% al 5% del valore di ogni accredito.

A cura di Paolo Oreto
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