Accatastamento fabbricati fantasma: scaduto il termine per la regolarizzazione e nessuna proroga

Non sono servite a nulla le preghiere arrivate dalla categoria dei geometri, il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al ...

04/05/2011
Non sono servite a nulla le preghiere arrivate dalla categoria dei geometri, il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al Catasto, i cosiddetti “immobili fantasma”, o che, a seguito di interventi edilizi, hanno subito modifiche o variazioni di destinazione d’uso non dichiarate all’Agenzia del Territorio, è scaduto, senza possibilità di proroga.

Nonostante l’iniziativa di "Mobilitazione Geometri" (leggi news), movimento nato sul web, che ha inviato il 26 aprile 2011 una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, ai Sottosegretari al Ministro dell'Economia Alberto Giorgetti, Sonia Viale e Luigi Casero e al Direttore Generale dell'Agenzia del Territorio Gabriella Alemanno, in cui si segnalavano le difficoltà operative nel procedere alla regolarizzazione degli immobili fantasma, la tanto richiesta proroga non arriverà.

Questo è quanto emerge dal comunicato dell’Agenzia del Territorio del 2 maggio scorso, nel quale l’AdT ricorda appunto che il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al Catasto, i cosiddetti “immobili fantasma”, o che, a seguito di interventi edilizi, hanno subito modifiche o variazioni di destinazione d’uso non dichiarate all’Agenzia del Territorio.
Dopo le proroghe previste dal legislatore, a partire dai prossimi giorni inizieranno, su tutto il territorio nazionale, i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, allo scopo di raccogliere i dati su ogni singolo immobile, necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta. Tale rendita verrà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1 gennaio 2007.

Intanto, lo scorso 29 aprile l’AdT ha pubblicato la circolare n. 4 recante ”Articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Aumento degli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di destinazione”. che fa chiarezza in merito al regime sanzionatorio.

In particolare, l’art. 2, comma 12 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede a partire dall’1 maggio 2011 delle sanzioni amministrative quadruplicate per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi. Pertanto, dall’1 maggio 2011 gli importi minimi passano da € 258,00 a € 1.032,00, mentre gli importi massimi da € 2.066,00 a € 8.264,00.

Il nuovo regime sanzionatorio si applica con riferimento alle seguenti fattispecie:
  • omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui sono divenute abitabili p servibili all’uso cui sono destinate;
  • omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esistenti passano a quelli soggetti all’imposta, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui sorge l’obbligo di dichiarazione;
  • omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui la variazione è intervenuta.

Per quanto concerne, infine, i provvedimenti di contestazione per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi, notificati dagli Uffici a decorrere dall’1 maggio 2011, possono verificarsi le seguenti situazioni:
  • se la violazione è stata commessa dopo l’1 maggio 2011 si applicheranno i nuovi, maggiori, importi stabiliti dal D.Lgs. 23/2011;
  • se la violazione è stata commessa prima dell’1 maggio 2011, si applicheranno gli importi vigenti fino al 30 aprile 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione.

© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati