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Costo del lavoro: L’Autorità pubblica anche i documenti di AGI, ANAS, CNAPPC e UTFP - A 2 utenti piace questa notizia - 1 commento alla notizia
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06/10/2011 - Come avevamo previsto nella notizia di ieri, l'Autorità aveva dimenticato, nell'elenco degli operatori economici e delle amministrazioni che avevano presentato documenti nel corso dell'audizione del 29 settembre scorso in merito ai bandi di gara ed al costo del lavoro, il documento presentato congiuntamente dai Consigli nazionali degli architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Geometri e geometri laureati.
Nella giornata di ieri, l'Autorità ha aggionato l'elenco dei documenti aggiungendo quelli qui di seguito riportati:
- Agi - Agenzia Giornalistica Italia
- Anas - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
- Cnappc - Consigli nazionali Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri
- Utfp - Unità tecnica finanza di Progettio - Cipe - PCM
Ricordiamo che la legge n. 106/2011, di conversione del decreto-legge n. 70/2011 (decreto sviluppo), entrata in vigore lo scorso 13 luglio, ha introdotto un'importante novità nel criterio di scelta dell'offerta migliore che sicuramente avrà importanti ricadute su tutto il sistema di aggiudicazione e selezione degli appalti regolato dal codice dei contratti.
In particolare la nuova norma, volta a migliorare le condizioni di lavoro e in genere a sostenere l'importante settore degli appalti, introduce il comma 3-bis all'art. 81 del d.lgs. 163/2006:
"L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavro".
Antecedentemente all'audizione del 29 settembre scorso si sono espressi sul problema del costo del lavoro l’ITACA con un documento recante “Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del dl 70/2011” e l'Autorità con il Documento a base della Consultazione e dell’Audizione.
In verità i due documenti sono su posizioni quasi opposte ed infatti mentre quello di Itaca privilegia il calcolo del costo del personale in maniera analitica, quello dell'Autorità è molto critico sulla nuova disposizione di legge e dopo alcune argomentazioni, precisa che "Tali questioni conducono a riflettere sulla applicabilità concreta della disposizione e sulla possibilità di addivenire ad una sua diversa interpretazione, nel rispetto degli obiettivi che si è posto il legislatore, contrastare il lavoro nero ed il lavoro sottopagato. A parere dell'Autorità, questo obiettivo verrebbe perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della normativa sulla manodopera, nella fase di esecuzione delle commesse. A tale scopo, soccorre la normativa sul documento unico di regolarità contributiva. (articolo 6, del d.P.R. n. 207/2010). Inoltre, la disposizione pone sullo stesso piano i lavori, i servizi e le forniture, ma sembra costruita con riferimento ai lavori ed ai servizi ad alta intensità di lavoro di tipo standardizzato. ".
In attesa che l'Autorità predisponga il documento finale, utilizzando, anche, le indicazioni della Consultazione e dell'Audizione, desideriamo porre l'attenzione sul documento presentato dai Consigli nazionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Geometri con cui, utilizzando un metodo parametrico abbastanza semplice ed interessante, è possibile determinare il costo del personale nei servizi di architettura e ingegneria da non sottoporre a ribasso.
Nel documento presentato nel corso dell'audizione, i Consigli hanno ritenuto che, in prima applicazione, il "costo del personale", da distinguere dall'importo su cui effettuare il ribasso, possa essere semplicemente calcolato con la seguente formula:
CP = US x GG x SM
dove:
- CP = Costo del personale ex art. 81, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
- US = Unità lavorative stimate nel bando, ex art. 263, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010
- GG = Tempo (in giorni) assegnato nel bando per la prestazione professionale
- SM = Salario medio ex CCNL Area Dirigenza/Area comparto (funzionari direttivi).
Sull'argomento abbiamo sentito l'Architeto Rino La Mendola, Vicepresidente del CNAPPC e Presidente del Dipartimento Lavori pubblici che ha dichiarato: "I Consigli Nazionali di Architetti, Geologi, Geometri e Ingegneri sono stati tra i primi a trasmettere all'AVCP un documento congiunto sul Costo del personale e sulle cause di esclusione. Abbiamo suggerito all’AVCP un metodo semplice ed immediato per calcolare il costo del personale, da sottrarre alla contrattazione economica (e quindi al ribasso) nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. In particolare, il metodo proposto consente di calcolare tale costo, in funzione del numero di professionisti o collaboratori da coinvolgere nella prestazione professionale (in base alle prescrizioni del bando), del tempo assegnato nello stesso bando e del salario medio dell'Area della Dirigenza e del comparto (per i funzionari direttivi) , calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro.".
[Riproduzione riservata]
Notizie sull'argomento
- Chiarimenti comma 3/bis art. 81 del D. L.vo n. 163/2006
Prof. Luigi Sforza - 06/10/2011
-Chiarimenti sul Codice dei Contratti per i lavori pubblici. Mi chiamo Luigi Sforza sono della prov. di Roma e sono Prof. Universitario di Diritto (prof.sforzal@libero.it), invio questa e-mail a Voi e ad altri indirizzi per porre alla Vostra attenzione sulle innumerevoli iniquità relative alla normativa sugli appalti pubblici. Allego alla presente la lettera da me inviata il 16/09/2011 alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e anche all’On. Cesare Damiano relativa all’interpretazione del comma 3/bis art. 81 del D. L.vo n. 163/2006 ( Codice dei Contratti ), introdotto dall’ art. 4 comma 2 lett. i-bis della legge del 12/07/2011 n. 106. Tale lettera riguarda solo l’aspetto del comma 3/bis in quanto il modulo predisposto per le consultazioni on line dall’A.V.C.P. prevedeva osservazioni su pochi punti, per la successiva prossima pubblicazione dei Bandi Tipo da parte dell’ Autorità. Si precisa che comunque la normativa sugli appalti pubblici è iniqua in moltissimi aspetti come ad esempio uno dei più eclatanti la norma che prevede il criterio di aggiudicazione con l’ offerta economicamente più vantaggiosa che legalizza la possibilità di truccare le gare d’appalto stando nella tranquillità dell’impunibilità legalizzata e altre numerose circostanze di cui se sarete interessati Vi illustrerò in seguito. Vi invio quindi la presente per rendervi edotti sui numerosi obbrobri inseriti nella normativa sugli appalti pubblici, anche se in questa e-mail ho illustrato le mie osservazioni su una piccola parte, ipotizzando che ci possa essere da parte Vostra un interessamento sulla questione. Distinti saluti. Prof. Luigi Sforza. ALLEGO LETTERA INVIATA: All’ On. Cesare Damiano -Chiarimenti sul c. 3 bis art. 81 Codice dei Contratti (costo del lavoro) Mi chiamo Luigi Sforza sono della prov. di Roma e sono Prof. Universitario di Diritto, Le scrivo in relazione al c. 3 bis art. 81 Codice dei Contratti, norma da Lei introdotta il 14/06/2011 nella conversione in legge del D.L. 70/2011. L’interpretazione di tale norma, a mio giudizio, sta per essere orientata in modo differente dalla sua intenzione, specialmente dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che il 29/09/2011 inizia l’audizione per l’emanazione dei Bandi Tipo per gli appalti pubblici a cui poi tutte le Pubbliche Amministrazioni si dovranno attenere. Mi rivolgo quindi a Lei presupponendo che ignori tutte le discussioni accentrate sul comma 3/bis e sulle diverse interpretazioni che ne stanno dando e ritenendo che sia opportuno un suo intervento per chiarire la questione. L’A.V.C.P. in questi giorni ha predisposto un modulo on line per l’invio di osservazioni da parte dei cittadini in relazione alla promulgazione dei Bandi Tipo per gli appalti, Le riscrivo di seguito la lettera da me inviata chiedendo anche un suo commento in proposito. Distinti saluti. Prof. Luigi Sforza. Lettera inviata: Mi chiamo Luigi Sforza sono della prov. di Roma e sono Prof. Universitario di Diritto e intervengo nel dibattito sulla questione dell’interpretazione del comma 3/bis dell’art. 81 del D. L.vo n. 163/2006 ( Codice dei Contratti ) per dare il mio contributo alla discussione in essere. Avendo letto vari interventi in vari Forum, penso di poter dare un ulteriore chiarimento. Considerato che tale norma è stata formulata in modo di non chiara interpretazione, di conseguenza sono state formulate varie ipotesi interpretative ed applicative della stessa. Una prima indicazione è stata formulata da ITACA il 14/07/2011 la quale si è orientata, attraverso una serie di considerazioni, all’applicazione della norma con una verifica ex ante al bando e all’aggiudicazione e quindi in sede di gara, con la predisposizione del bando di gara riferito all’importo complessivo suddiviso in 3 parti: 1)- l’importo del costo del personale, 2)- l’importo della sicurezza, e 3)- l’importo restante dell’appalto; prevedendo che il costo del personale sia escluso dall’applicazione del ribasso d’asta, così come avviene con il costo per la sicurezza, e che tale ribasso andrebbe a valere solo sull’importo restante. Poi successivamente vi è stata anche da parte dell’A.V.C.P. un documento di consultazione con una prima considerazione del problema, nel quale ha ritenuto in premessa che la norma si presta a due tipi di interpretazioni. Una prima interpretazione che collima con la valutazione di ITACA e quindi da considerare il costo del personale come il costo per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, e una seconda interpretazione che attraverso una serie di considerazioni di tipo giurisdizionali e di tipo pratico porta invece all’applicazione della norma successiva all’aggiudicazione nel periodo di esecuzione dell’appalto. E alla fine di tali motivazioni, anche elogiando il lavoro svolto da ITACA, l’A.V.C.P. ritiene che sia a suo parere preferibile la 2° interpretazione, in contrasto con la versione di ITACA, poiché la ritiene più giusta. Mi propongo quindi di fare una ulteriore considerazione sulla norma anche se è doveroso precisare che come con la presente norma in esame anche tutta la legislazione sugli appalti è costellata da una miriade di norme incoerenti a mio parere. Presupponendo, come è pacifico, che l’interpretazione autentica di una qualsiasi norma legislativa di non chiara lettura deve perseguire nell’interpretazione l’intento del legislatore quando l’ha emessa e da ciò ho ritenuto corretto semplicemente fare una ricerca su internet, considerando il legislatore non in senso lato come Parlamento legiferante, ma invece individuare quale parlamentare ha presentato la norma in discussione e se, nel caso, vi sono ulteriori indicazioni di chiarimento nella relazione accompagnatoria dell’emendamento che poi la norma stessa ha prodotto. Dalle ricerche effettuate è risultato che la norma è stata presentata, in sede di conversione del D.L. 70/2011, dall’On. Damiano Cesare (di cui si allega l’indirizzo URL: http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/ getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.16.eme.ac.4357&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:16:4357:null:null:com:0506:referente&dataSeduta=20110614&idPropostaEmendativa=4.71.&position=20110614 ) che nella seduta del 14/06/2011 delle Commissioni Riunite 5° e 6° Commissione ha presentato l’emendamento n. 4.71, poi approvato. Anche non trovando la relazione accompagnatoria dell’emendamento in questione nel resoconto stenografico della seduta del 14/06/2011, in alcuni punti vi è un richiamo all’emendamento come quello dell’On. Alberto Fluvi ( pagina 3 del file pdf : http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201106/0614/pdf/0506.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/210%3FslAnnoMese%3D201106%26slGiorno%3D14 ) che commentando l’emendamento precisa che nei bandi di gara deve essere posta la gara al netto dei costi del personale. Maggiore importanza ai fini dell’interpretazione del comma 3/bis è sicuramente il fatto che tale emendamento presentato dall’On. Damiano riprende il Disegno di Legge n. 3542, presentato sempre dall’On. Damiano il 14/06/2010, poi ovviamente non approvato, in cui vi è proprio riportato l’introduzione dello stesso comma 3/bis (http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041690.pdf&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D3542%26leg%3D16%26tab%3D2 ), e nella relazione al Disegno di Legge alla pagina 3 si evince in modo chiaro che nel determinare il prezzo di aggiudicazione siano esclusi sia i costi per il personale che quelli per la sicurezza e quindi che l’intento del legislatore è quello di escludere il costo del personale dal ribasso d’asta. Ritengo quindi in conclusione, ovviamente dalle considerazioni premesse, che la giusta interpretazione del comma 3/bis sia che il costo del personale sia evidenziato nel bando di gara come per oneri per la sicurezza e sia escluso dal ribasso d’asta, inoltre tale interpretazione è già stata adottata nel bando di gara del 21/07/2011 dalla Provincia di Bologna (http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServeFile.php/f///alboP/BANDI_AVVISI_ATTI_DIVERSI/110124174.PDF ) e anche al comma 3 dell’art. 23 della Legge Regionale dell’Umbria n. 3 del 21/01/2010 vi è una norma simile.
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