Onorario Direttore Lavori e adeguamento prezzi: nessun compenso aggiuntivo per la contabilizzazione
Il MIT chiarisce che l’attività del Direttore dei Lavori legata alla contabilizzazione dei maggiori importi per variazione prezzi rientra nelle sue funzioni ordinarie, senza diritto ad ulteriori compensi.
Cosa accade quando, dopo l’emissione di un SAL (Stato Avanzamento Lavori), l’appaltatore presenta richiesta di adeguamento prezzi? Il Direttore dei Lavori ha diritto a un onorario per le successive attività di contabilizzazione? Oppure rientrano nelle sue competenze “ordinarie”? E questo intervento può essere qualificato come squilibrio economico del contratto?
Onorario per la contabilizzazione delle variazioni prezzi: interviene il MIT
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3520 del 3 giugno 2025, chiarendo che le attività di revisione, adeguamento e compensazione dei prezzi nei confronti dell’appaltatore rientrano tra le funzioni proprie del Direttore dei Lavori. Non è quindi previsto alcun compenso ulteriore per la contabilizzazione del nuovo SAL determinato a seguito dell’adeguamento prezzi richiesto dall’esecutore.
Il MIT sottolinea che non si configura alcuna alterazione dell’equilibrio economico del contratto di servizi tecnici: l’attività rientra nelle competenze contrattuali già remunerate con l’onorario pattuito all’origine.
Documenti Allegati
Parere MIT n. 3520/2025IL NOTIZIOMETRO