Decreto sviluppo: Sulla Gazzetta ufficiale le misure urgenti per la crescita dell’Italia

Sul supplemento ordinario n. 129 della Gazzetta ufficiale n. 147 di ieri 26 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 cosiddetto ...

27/06/2012
Sul supplemento ordinario n. 129 della Gazzetta ufficiale n. 147 di ieri 26 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 cosiddetto "decreto sviluppo" recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", già approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso e che sarà trasmesso alle Camere per essere convertito in legge entro il 25 agosto 2012
Il decreto in argomento consta di 70 articoli e 2 allegati ed è suddiviso nei seguenti Titoli:
  • Titolo I - Misure per le infrastrutture e l'edilizia (artt. 1 - 17)
  • Titolo II - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (artt. 18 - 22)
  • Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico (art. 23 - 67)
  • Titolo IV - Disposizioni finanziarie (artt. 68 - 70)

Riportiamo, di seguito, le principali novità contenute nel decreto che possono essere suddivise in misure in materia ediliza, in misure per le infrastrutture ed in misure in materia fiscale.

Misure in materia edilizia
Sono contenute nel Titolo I e precisamente nel Capo III negli articoli 12 e 13 e riguardano:
  • gli interventi nelle aree urbane previsti nel nuovo strumento operativo, denominato "Piano nazionale per le città" previsto all'articolo 12, per la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi nelle aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate, relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole. Le aree urbane possono anche essere oggetto di incentivi ed agevolazioni per la promozione di attività formative, economiche e di efficientamento energetico. Attraverso uno specifico organismo, la Cabina di regia, cui è demandata la selezione degli interventi da realizzare, proposti dai comuni, sarà possibile mettere insieme interventi diffusi e isolati, snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati, con un ruolo centrale attribuito al partenariato pubblico-privato;
  • sempre nell'articolo 12 vengono previste disposizioni per consentire la rilocalizzazione di interventi inerenti i programmi integrati di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi sono realizzati da imprese e/o loro consorzi, da comuni ed ex Iacp comunque denominati e sono finalizzati, in prevalenza, alla realizzazione di nuova costruzione di edilizia residenziale nonché alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione;
  • con l'articolo 13, nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, già avviate con l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di segnalazione certificata di inizio attività e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, la norma proposta interviene in duplice direzione.
    In caso di SCIA si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi.
    La stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio viene prevista, espressamente, anche per la DIA, mediante la modifica dell’art. 23 del testo unico dell'edilizia.

Misure per le infrastrutture
Sono contenute nel Titolo I e precisamente nel Capo I agli articoli 1 a 4 e precisamente:
  • con l'articolo 4 viene elevata dal 50 al 60% la quota di lavori che i concessionari sono tenuti ad affidare attraverso procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere;
  • con l'articolo 1, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l'emissione e il collocamento dei project bond al fine di dare un impulso al partenariato pubblico-privato;
  • con l'articolo 2, viene esteso il campo di applicazione dell'attuale disciplina di defiscalizzazione alle opere infrastrutturali da realizzarsi con contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3 del D.Lgs 163/2006.

Misure in materia fiscale
Sono contenute nel Titolo I e precisamente nel Capo I, agli articoli 9, 10 e 11 e precisamente:
  • con l'articolo 9 viene ripristinata l'Iva per le cessioni e le locazioni di costruzioni, effettuate direttamente dalle imprese di costruzione, anche oltre i cinque anni dalla costruzione;
  • con l'articolo 11 viene confermata ed estesa la disciplina delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare viene previsto l'innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (anziché al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro) e viene consentita, dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%);
  • con l'articolo 10, vengono dettate specifiche disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 ed, in particolare, vengono specificate le modalità - anche con riferimento allo svolgimento delle gare per l'affidamento dei lavori - per l'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. ricostruzione.

Segnaliamo, per ultimo, anche le novità relative:
  • alla determinazione dell'importo a base d'asta per l’affidamento sei servizi di architettura e di ingegneria con l'introduzione di un periodo transitorio in cui è possibile utilizzare le tariffe previgenti all'emanazione del decreto.legge n. 1/2012;
  • alla modifica, introdotta all'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo di campioni e prove di carico e prove di laboratorio su terre e rocce;
  • alla proroga dell'entrata in vigore del SISTRI al 31 dicembre 2013;
  • ai finanziamenti destinati all'EXPO 2015;
  • alle modifiche alla disciplina della “SRL semplificata” di cui al decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012;
  • al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo;
  • alla moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni;
  • al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione industriale nei casi di situazioni di crisi;
  • alla rimodulazione dei programmi di investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203 della legge n. 662/1996.

A cura di Gabriele Bivona
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