Incentivi tecnici e attestazione delle funzioni: il MIT chiarisce l’art. 45 del Codice Appalti

Il Supporto Giuridico del MIT risponde sul corretto riconoscimento delle attività incentivabili, chiarendo che l’attestazione delle funzioni svolte deve essere esplicita e formalizzata

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Quali attività sono incentivabili nei contratti pubblici? È sufficiente indicare le percentuali nel prospetto di riparto per erogare i compensi? Oppure serve una puntuale attestazione delle funzioni svolte da ciascun soggetto? E chi stabilisce le modalità di attestazione?

Incentivi tecnici: il chiarimento del MIT

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere 3 giugno 2025, n. 3525, che offre un’importante lettura dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare in merito all’attestazione delle attività svolte dal personale interno per poter erogare gli incentivi tecnici.

L’amministrazione richiedente ha domandato se, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 45, commi 4 e 5 del Codice (copiosamente modificati dal Correttivo di fine 2024, il D.Lgs. n. 209/2024), sia necessaria un’attestazione formale e autonoma delle attività effettivamente svolte da ciascun dipendente o se sia sufficiente il prospetto di ripartizione, che indica le quote ma non dettaglia le funzioni.

Nel dettaglio, viene posta la seguente domanda:

Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l'accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all'art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell'art.45 stabiliscono l'impossibilità di corrispondere l'incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte”.

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