Anagrafe delle opere incompiute: Sul Regolamento parere favorevole delle Regioni

La Conferenza unificata, il 25 ottobre scorso ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento recante le modalità di redazione dell'Elenco-anagrafe...

09/11/2012
La Conferenza unificata, il 25 ottobre scorso ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento recante le modalità di redazione dell'Elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, nonché le modalità di formazione delle graduatorie e i criteri di iscrizione delle opere in tale elenco, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricordiamo che il regolamento, previsto dal comma 6 dell'articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 201/2011 (Decreto “Salva Italia”) che avrebbe dovuto essere predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro tre mesi dalla dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso sarà inviato, adesso, all'esame del Consiglio di Stato per essere, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento è composto da 6 articoli e da un allegato contenente la classificazione delle opere.
L'articolo 1 del Regolamento, che riprende il comma 1 del citato articolo 44-bis, definisce l'opera pubblica incompiuta intendendosi per la stessa l'opera che non è stata completata:
  • per mancanza di fondi;
  • per cause tecniche;
  • per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
  • per il fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
  • per il mancato interesse al completamento da parte delgestore.
Si considera, in ogni caso, opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

Con l'articolo 2 viene stabilito che l'elenco-anagrafe delle opere incompiute deve essere ripartito in due sezioni, relative rispettivamente alle opere di interesse e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.
La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti mentre la sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle Infrastrutture, le Regioni e le Province autonome pubblicano le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

All'articolo 3 del Regolamento viene precisato che entro il 31 marzo di ciascun anno le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere al Ministero delle Infrastrutture ovvero alle Regioni e alle Province autonome per le opere incompiute di rispettiva competenza, i dati e le informazioni seguenti:
  • il codice unico di progetto (Cup);
  • la denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore;
  • la localizzazione e la descrizione dell'opera;
  • la classificazione dell'opera secondo le categorie riportate nella tabella allegata al regolamento;
  • l'importo complessivo dell'intervento e l'importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato;
  • la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;
  • le fonti di finanziamento;
  • le cause che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera;
  • l'indicazione del possibile utilizzo dell'opera nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

Con l'articolo 4 del regolamento viene definita la formazione della graduatoria che viene predisposta dal Ministero, dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo le sezioni di rispettiva competenza, tenendo conto dello stato di avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista.
Nel comma 2 dell'articolo 4 viene, poi, precisato che le opere incompiute dovranno essere classificate in base alle caratteristiche ed ai livelli di sviluppo indicati dalla lettera a) alla lettera g).

Per ultimo, l'articolo 5 contiene le norme transitorie in cui viene precisato che nella prima fase di attuazione del regolamento le stazioni appaltanti:
  • entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento devono trasmettere i dati;
  • entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, Ministero, Regioni e Province autonome pubblicano le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco-anagrafe.

A cura di Paolo Oreto
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