Autorità LLPP e Qualificazione: Utilizzabilità dei lavori subappaltati

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Sergio Santoro con il comunicato n. 1 datato 29 gennaio 20...

14/02/2014
Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Sergio Santoro con il comunicato n. 1 datato 29 gennaio 2014 interviene sul problema dell’utilizzazione dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione successivamente all’annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010.
Il Presidente Santoro, preliminarmente ha evidenziato che:
  • con il D.P.R. del 30 ottobre 2013, in conformità al parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, è stato disposto l’annullamento, tra l’altro, dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, del Regolamento n. 207/2010, nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l’utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del parere consultivo);
  • in ordine alle problematiche attuative del suddetto parere consultivo (e su altri temi relativi alla qualificazione) l’Autorità ha emesso l’Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 settembre 2013;
  • sulla questione è successivamente intervenuto il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151, che ha disposto all’art. 3, comma 9, l’adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento;
  • lo stesso D.L. n. 151/2013, tuttavia, non ha dettato previsioni normative in ordine alle disposizioni dell'art. 85 del D.P.R. n. 207/2010 che, come sopra indicato, sono state annullate dal citato D.P.R. del 30 ottobre 2013.

In relazione alla situazione creatasi Il Presidente dell’Autorità ha ritenuto opportuno fornire indicazioni interpretative alle SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di qualificazione da parte delle stesse società.
Al riguardo, alla luce delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere n. 3014/2013 il Presidente dell’Autorità ritiene che una corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, non dovrebbe più tenere conto della parte della norma che prevede, nell'ipotesi di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per cento, la limitazione al 10 per cento per l'utilizzabilità dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.
Ciò in quanto, come evidenziato, il D.P.R. del 30 ottobre 2013 ha decretato l’annullamento in parte della disposizione regolamentare in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle censure del giudice amministrativo.
A parere del Presidente Santoro, dunque, consegue che ai sensi del citato art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento - fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del Codice - l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile, l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.

In allegato il testo integrale del Comunicato el Presidente n. 1 del 29 gennaio 2014

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