Bandi solo online: Il testo delle modifiche al Codice dei contratti

Con una ennesima modifica al Codice dei contratti ed, in particolare agli articoli 66 e 122 viene cancellato l’obbligo della pubblicazione degli avvisi e dei...

24/04/2014
Con una ennesima modifica al Codice dei contratti ed, in particolare agli articoli 66 e 122 viene cancellato l’obbligo della pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani.
Nel dettaglio l’articolo 26 del decreto-legge cosiddetto “Irpef”, varato dal Consiglio dei Ministri del 18 aprile scorso, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale sostituisce nell’articolo 66, il comma 7 il cui nuovo testo è il seguente: “Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.”.
Viene, poi, inserito il comma 7-bis il cui testo è il seguente: “Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

Nell’articolo 122, viene sostituito il comma 5 il cui nuovo tetso è il seguente: “I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.”.
Viene, poi, inserito il comma 5-bis il cui testo è il seguente: “Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

Per ultimo, precisamo che la norma relativa all’obbligatorietà del rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi da parte degli aggiudicatari introdotta con i due nuovi commi 7-bis nell’articolo 66 e 5-bis nell’articolo 122, in verità è in vigore già dall’1 gennaio 2013 perché introdotta dall’articolo 34, comma 35 del decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012.

In allegato lo schema testo del decreto-legge non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A cura di Gabriele Bivona
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