Emilia Romagna: tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile

Con questa iniziativa la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL, proseguono nel loro programma di collaborazione sottoscritto nel Protocollo Quadro d’Intesa del 20...

23/06/2014
Con questa iniziativa la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL, proseguono nel loro programma di collaborazione sottoscritto nel Protocollo Quadro d’Intesa del 2009 promuovendo:
  • La realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza
  • La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
  • Il contrasto alle irregolarità delle condizioni di lavoro
  • La diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro
Con la Legge Regionale 2 del marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” la Regione Emilia-Romagna promuove la sicurezza del lavoro nei cantieri edili coinvolgendo tutte le persone fisiche che svolgono, a qualunque titolo, un’attività nel cantiere.

Sicurezza: una responsabilità diffusa

Lavorare in quota, sopra i tetti, equivale a lavorare in un cantiere con tutti i rischi che esso comporta e per quest’analogia chi vi accede deve farlo in completa sicurezza, conoscerne gli elevati rischi ed evitare i comportamenti pericolosi del “fai da te”.
Dai dati INAIL e dalle risultanze dell’attività di vigilanza delle ASL, nonostante il calo complessivo degli infortuni registrati negli ultimi anni, la causa più rilevante di infortunio o di morte rimane la caduta dall’alto; sia durante la costruzione di un nuovo edificio sia in occasione di manutenzione di coperture già realizzate. Molti degli infortuni che si verificano interessano singoli cittadini che salgono sul tetto della propria abitazione per occuparsi personalmente della manutenzione della copertura o di altri impianti. Tra le principali cause degli accadimenti infortunistici concorrono anche: una non adeguata informazione e formazione degli operatori, un’errata valutazione dei rischi dei responsabili degli interventi e la scarsa conoscenza dei proprietari degli edifici in materia di sicurezza nei cantieri edili.
Attraverso uno degli strumenti previsti dalla Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” si è affrontato il tema delle cadute dall’alto nei lavori in quota attraverso lo strumento legislativo dell’atto di indirizzo e coordinamento.
L’Assemblea legislativa con deliberazione n. 149 del 17 dicembre 2013 ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Pubblicata sul BURERT n. 13 del 15 gennaio 2014).

L’Atto di indirizzo

  • Introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
  • Si applica agli edifici pubblici e privati nel caso di:
    • interventi di nuova costruzione
    • interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art. 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 393/94 e successive modifiche.
    • interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
  • Il proprietario dell’edificio o il committente provvede ad includere nella documentazione da allegare, per gli interventi dell’ambito di applicazione, una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine lavori, allo Sportello unico per l’Edilizia di un Elaborato tecnico redatto a cura di un tecnico abilitato.
  • Le diposizioni dell’atto acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’obbligatorietà entra in vigore dal 15 luglio 2014.
I Comuni devono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio all’atto di indirizzo e coordinamento in caso contrario, i requisiti previsti dall’atto di indirizzo trovano diretta applicazione.

Allegati:

Segreteria organizzativa:
Gianni Borghi
E-mail: giborghi@regione.emilia-romagna.it
Regione Emilia-Romagna
Servizio Opere e lavori pubblici Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata.

a cura di www.regione.emilia-romagna.it
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