Decreto 143/2013 e Gare di progettazione: Architetti e Ingegneri uniti per risolvere le criticità

Architetti e Ingegneri uniti per risolvere le criticità emerse nella concreta applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 ...

08/09/2014
Architetti e Ingegneri uniti per risolvere le criticità emerse nella concreta applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298).

Il provvedimento era stato fortemente voluto dalle categorie professionali ed in particolare da Architetti e Ingegneri che avevano costantemente seguito e coadiuvato i due ministeri nella stesura di una norma che ha necessitato di circa 18 mesi, due Pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, uno dell'Autorità di Vigilanza, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per arrivare alla sua definitiva approvazione e pubblicazione.

Il DM Parametri ha, infatti, colmato il vuoto normativo determinatosi per effetto dell'abrogazione delle tariffe nel settore degli affidamenti professionali di incarichi di progettazione o di natura tecnica.

Il 16 e 31 luglio, a 9 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta, il gruppo paritetico composto dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è riunito per esaminare le criticità emerse nella concreta applicazione del DEM n. 143/2013 e per individuare le possibili soluzioni relative.

Entrando nel dettaglio, sono emerse alcune criticità relative ai seguenti contenuti:
  1. Classificazione dei servizi (art. 8 del DM n. 143/2013);
  2. Prestazioni urbanistiche;
  3. Collaudi - Incarichi collegiali;
  4. Varianti;
  5. Direttore Operativo e Ispettore di cantiere;
  6. Prestazioni non comprese nella tav. Z2 del DM n. 143/2013.

Classificazione dei servizi
Per quanto riguarda la classificazione dei servizi, l'art. 8 del Decreto Parametri prevede che "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Dunque, ad esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati da un grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

In caso di incertezze nella comparazione, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all'identificazione delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall'art.14 della L.143/49 in "I/d"), che oggi, con riferimento alla Tavola "Z1" del Dm 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla "E21".

Per quanto riguarda la identificazione delle opere all'interno delle stesse destinazioni funzionali, al fine della attribuzione del maggiore o minore grado di complessità, qualora non espressamente indicato, devono essere valutati elementi qualificanti riconducibili a:
  • esigenze di adeguamento all'ambiente circostante,
  • presenza di più destinazioni d'uso e funzionali,
  • esigenze architettoniche,
  • esigenze strutturali,
  • esigenze impiantistiche,
  • finiture.

Prestazioni urbanistiche
Per le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a quella esecutiva, CNAPPC e CNI precisano che il corrispettivo determinato utilizzando le aliquote Qa.0.01 (Pianificazione urbanistica generale) e Qa.0.06 ( Pianificazione urbanistica esecutiva) della tav. Z2 non comprende i compensi da valutare in ragione di tempo e/o per analogia, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 143/2013, quali:
  • Valutazioni Via e Vas Aia;
  • I rilievi di qualunque natura;
  • Le pratiche amministrative;
  • I convegni informativi con la committenza (etc);
  • Il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno;
  • Le pratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti documentali fra stato di fatto e di progetto.

Collaudi - Incarichi collegiali
In merito ai collaudi, quando l'incarico è conferito ad una commissione di collaudo ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alla Tav. Z2 va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione di collaudo.

Varianti
Per quanto concerne le varianti, va ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e 13 a piè di pagina della tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera) e QcI.08 (variante del progetto in corso d'opera).
Nel primo caso l'aliquota QcI.07 si applica sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.
Nel secondo caso, invece, al compenso determinato con l'applicazione dell'aliquota QcI.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, va sommato quello determinato applicando l'aliquota QcI.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Direttore operativo e ispettore di cantiere
Per la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote QcI.05 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo) e QcI.06 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali aliquote integrative a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non individuano, quindi, il compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di cantiere.

Prestazioni non comprese nella Tav. Z2 del DM parametri
Relativamente alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri di analogia di cui all'art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione di stati di consistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali, impiantistici e d'altro genere, partecipazioni a commissioni di gara od altro, si procederà alla relativa quantificazione dei compensi in ragione del tempo così come previsto dal 2° comma dell'art. 6 del Dm 143/2013.

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