Nuovo Codice appalti: Senza Capitolato-tipo monco il provvedimento sulla Direzione dei lavori

Rileggendo attentamente le linee guida “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amminis...

24/08/2016

Rileggendo attentamente le linee guida “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” (amena lettura estiva) proposte dall’ANAC in riferimento all’articolo 111, comma 1 del nuovo Codice dei contratti non si può fare a meno di riflettere sul fatto che, in parecchi casi, la definizione delle modalità di predisposizione degli atti di consegna di lavori, di consegna d’urgenza, di sospensione dei lavori, di accettazione dei materiali, di prove e di analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, di danni da forza maggiore e di altro, viene demandata al Capitolato speciale d’appalto.

Sembra, quindi, che ogni capitolato speciale d’appalto allegato al progetto potrebbe contenere tempi e modalità diverse per una stessa funzione. In verità non è così perché leggendo bene l’articolo 213 del Codice dei contratti, è possibile rilevare come al comma 2 sia precisato che l’ANAC garantirà la promozione dell’efficienza della qualità delle stazioni appaltanti anche con la predisposizione di capitolati-tipo.

Nella relazione di accompagnamento al documento predisposto dall’ANAC è evidenziato che sono pervenute dagli stakeholder richieste di integrazione delle linee guida con una disciplina di maggiore dettaglio (ad esempio, per la consegna dei lavori, le riserve, le penali, la quantificazione di indennità e risarcimenti, i pagamenti all’impresa), anche riproducendo alcune delle disposizioni contenute nel previgente D.P.R. n. 207/2010. Sul punto, l’ANAC ha rilevato che l’assenza di una disciplina di dettaglio nel nuovo Codice è espressione della volontà del legislatore di realizzare un’ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti, che restano comunque vincolate al rispetto di principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza ecc.).

Pertanto, stante il divieto di gold plating prescritto sia dal legislatore europeo che da quello italiano (sia nella legge-delega n. 11/2016 che nel Codice), l’Autorità ha scelto di inserire nelle linee guida prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili per la definizione delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo e di direzione attribuita ai Direttore dei Lavori, nonché laddove, per l’importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi.

Ma, in verità, tali affermazioni potrebbero non essere esatte per il fatto stesso che la disciplina di dettaglio non può essere prevista all’interno delle linee guida del direttore dei lavori che deve soltanto applicarla dopo che la stessa è predisposta dal progettista nel Capitolato speciale d’appalto. La disciplina di dettaglio non viene, dunque, liberalizzata e ritornerà ad entrare in gioco non appena l’ANAC predisporrà, così come disposto all’articolo 213, comma 2, il Capitolato-tipo che, ovviamente, conterrà disposizioni puntuali ed omogenee per tutti relativamente alla consegna di lavori, alla consegna d’urgenza, alla sospensione dei lavori, all’accettazione dei materiali, alle prove ed analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, ai danni da forza maggiore e ad altro

In ogni caso, quindi, quando, il provvedimento predisposto in riferimento all’articolo 111, comma 1, approvato dall’ANAC il 28 giugno 2016 ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e che aspetta da quasi due mesi di essere trasformato in decreto (successivamente al parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) entrerà in vigore resterà monco per il fatto stesso che la stesura del Capitolato speciale d’appalto di ogni singolo lavoro dovrebbe fare riferimento ad un capitolato-tipo predisposto dall’ANAC del quale non si ha alcuna notizia.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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