Decadenza benefici prima casa: Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su come evitare la decadenza

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, recependo alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazi...

27/01/2017

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, recependo alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione, rivede un proprio precedente orientamento e amplia l’ambito delle ipotesi in cui non si decade dall’agevolazione prima casa. In pratica il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire a propria abitazione principale, che il contribuente utilizzi come dimora abituale, su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.

Come noto, la disciplina relativa ai benefici “prima casa” (Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986) prevede, tra le cause di decadenza, il trasferimento dell’immobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dall’acquisto. Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%), il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Con precedenti documenti di prassi, peraltro, l’Agenzia aveva chiarito che, in tal caso, l’agevolazione comunque si conserva se il contribuente, sempre entro un anno, compra un terreno su cui costruisce un immobile “non di lusso” utilizzabile come abitazione principale. Ciò anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura (cfr risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 5.2). Questa “apertura” dell’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di un’ulteriore interpretazione estensiva da parte della Corte di cassazione. In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infraquinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l’edificazione fosse già di sua proprietà. Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato (cfr sentenze 27 novembre 2015, n. 24253; 12 marzo 2015, n. 8847; 1° luglio 2016, n. 13550; 16 settembre 2016, n. 18214).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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