Codice dei contratti: Correttivo nel labirinto delle approvazioni

Seguiremo passo passo l’iter dell’approvazione del decreto correttivo che ha avuto inizio venerdì 17 (brutto giorno per i superstiziosi ma noi non lo siamo!)...

20/02/2017

Seguiremo passo passo l’iter dell’approvazione del decreto correttivo che ha avuto inizio venerdì 17 (brutto giorno per i superstiziosi ma noi non lo siamo!) Febbraio con l’inizio dello svolgimento delle consultazioni, così come previsto all’articolo 1, comma 2 della legge delega 20 gennaio 2016, n. 11, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. E’ presumibile che il DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia già sentito, sul testo messo in consultazione, l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Il testo è in consultazione sino alla mezzanotte del 22 febbraio e, successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver esaminato eventuali osservazioni dei principali operatori del settore, predisporrà un testo definitivo corredato della relazione illustrativa che sarà approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri; visto che i Consigli dei ministri, da quando il premier è Paolo Gentiloni, si svolgono il venerdì e che il testo definitivo non potrà, presumibilmente, essere pronto prima del Consiglio dei Ministri di venerdì 24 febbraio prossimo è ipotizzabile che venga approvato nel consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, praticamente nella stessa data, a distanza di un anno da quando fu approvato in via preliminare lo schema del nuovo codice dei contratti (leggi news).

Resterebbero, quindi, alla scadenza del 19 aprile 2017, soltanto 47 giorni.

Vediamo, adesso, quali sono i passi successivi all’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri. Come previsto all’articolo 1, comma 3 della legge delega n. 11/2016, il decreto legislativo correttivo, corredato della relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi o di nuovi o maggiori oneri derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa successivamente ai pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Consiglio di Stato e la Conferenza delle Regioni devono pronunciarsi entro 20 giorni mentre le Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione.

I 47 giorni utili prima della scadenza del 19 aprile 2017 dovranno, quindi, ridursi di qualche giorno (non meno di 4 giorni) per il concerto dei vari Ministeri e, quindi, il numero di giorni utili scenderebbe al di sotto dei 45 giorni.

Tutto potrebbe filare liscio se le Commissioni parlamentari dovessero utilizzare anche tutti i 30 giorni a propria disposizione senza rinviare il testo al Governo a causa del fatto che talune disposizioni non siano conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega perché ove, invece, ciò non si verifichi e le commissioni dovessero rinviare il provvedimento al Governo (come previsto al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge delega) le stesse avrebbero altri 15 giorni di tempo per esprimersi e sarebbe, in questo caso, possibile che venga superata la scadenza del 19 aprile 2017 senza che il Governo abbia più la possibilità di approvare il decreto correttivo a causa della scadenza della delega.

Tra l’altro mentre nel caso del decreto legislativo del Codice dei contratti la scadenza del 18 aprile 2016 non era inderogabile in quanto si trattava del termine per il recepimento delle direttive europee da cui è scaturito il codice; se si fosse andati oltre non sarebbe accaduto nulla perché non si è mai verificato l'avvio di una procedura di infrazione per lo sforamento di un termine europeo per qualche giorno mentre nel caso del decreto correttivi il termine è, invece, perentorio perentorio in quanto, successivamente, alla scadenza del 19 aprile 2017 scadrebbe la delega, il Governo non potrebbe più emanare il decreto legislativo ed il provvedimento potrebbe vedere la luce soltanto con u decreto-legge o ad una legge ordinaria che, in entrambi i casi, dovrebbero essere approvati dal Parlamento.

Ma c’è di più perché, mentre nel caso del decreto legislativo 18 aprile 2016, le commissioni parlamentari scelsero la strada di un parere favorevole senza fare alcun appunto sulla non conformità ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, oggi la situazione è diversa come abbiamo rilevato nel corso dell’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio del 15 febbraio scorso (leggi news) quando alcuni componenti delle due commissioni parlamentari riunite hanno espresso il loro parere negativo sulla schema di correttivo del 9 febbraio 2017 che non si discosta poco da quello messo in consultazione; come è possibile riscrontrare dalla registrazione dell’audizione (leggi news) il senatore Stefano Esposito, relatore della legge delega n. 11/2016, nel proprio intervento non ha camuffato il “profondo imbarazzo” legato al fatto che “alcuni punti della bozza siano da considerare fuori delega” e tra questi le aperture sul divieto di appalto integrato, la revisione delle norme sul subappalto e l'allargamento del novero delle stazioni appaltanti che potrebbero evitare gli obblighi di qualificazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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