Codice dei contratti: Dagli architetti il giudizio sul correttivo del dlgs 50/2016

Dopo il comunicato stampa del Consiglio nazionale degli ingegneri sul correttivo relativo al nuovo Codice dei contratti abbiamo voluto sentire il pensiero di...

14/02/2017

Dopo il comunicato stampa del Consiglio nazionale degli ingegneri sul correttivo relativo al nuovo Codice dei contratti abbiamo voluto sentire il pensiero di Rino La Mendola Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino La Mendola, che ha seguito l’iter di definizione dello stesso “correttivo” nel ruolo di Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche. Abbiamo posto, allo stesso cinque domande alle quali sono state date le ruisposte di seguito indicate.

D1. La prima bozza del decreto correttivo ha introdotto una serie di modifiche al testo  originario del decreto 50. Sono state accolte le proposte dalla Rete?

R1. Gran parte delle nostre proposte sono state accolte, anche se ancora permangono  alcune criticità residue, che speriamo possano essere superate prima della pubblicazione del decreto correttivo; il nostro giudizio complessivo sulla prima bozza del decreto correttivo è comunque più che positivo.

D2. Quali sono, in particolare,   gli elementi del correttivo che giudica positivi  rispetto al codice pubblicato lo scorso 18 aprile?

R2. La conquista più importante è senza dubbio quella relativa alla modifica dell’art. 24 comma 8, grazie alla quale le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria,  dovranno “obbligatoriamente” fare ricorso al cosiddetto  “Decreto Parametri”. Viene dunque superata la criticità più rilevante del nuovo codice, ristabilendo regole certe, impedendo che le stazioni appaltanti continuino  a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando la qualità delle prestazioni professionali  ed i più elementari princìpi della trasparenza. Inoltre, il correttivo ha introdotto il divieto, per le stazioni appaltanti, di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti  al  finanziamento dell’opera e stabilisce che nella convenzione stipulata tra committente e professionista  vengano stabilite le modalità di pagamento  dei corrispettivi  ai  professionisti incaricati, nel rispetto del c.d. Decreto Parametri  (art. 24 comma 8 bis). E’ stato introdotto, infine, il divieto per le stazioni appaltanti di  affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di  “forme di  sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti  (art. 24 comma 8 ter), scongiurando  il rischio che vengano reiterati recenti episodi che hanno mortificato la  dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali.”  (vedi caso Catanzaro).

D3. Le  modifiche proposte dai vostri documenti puntavano molto al rilancio dei concorsi; il correttivo le ha accolte?  

R3. Non del tutto. Tuttavia, abbiamo apprezzato il fatto che è stato notevolmente alleggerito  il  numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di  raggiungere il livello di progetto di fattibilità  tecnica ed economica , entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Ricordo  che  Il D. Lgs. n°50/2016 prescriveva che tutti i partecipanti avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione.  Pertanto, riteniamo positive le novità introdotte dal correttivo, recependo le nostre proposte. Inoltre, sempre sul tema dei concorsi, abbiamo registrato un modesto passo avanti anche nell’affidamento delle fasi successive della progettazione al vincitore di un concorso di progettazione (art.152 comma 5). Infatti, il correttivo prevede che tale affidamento è alternativo solo all’affidamento  interno a  pubblici dipendenti, mentre prima era previsto anche l’affidamento ad altri Operatori Economici, con un  successiva  gara che di fatto mortificava gli esiti concorsuali. E’ chiaro che  continueremo a proporre un’ulteriore modifica all’art.152 prima della definitiva approvazione del decreto, al fine di  stabilire in modo più chiaro che le fasi successive della progettazione devono essere affidate al vincitore del concorso, superando così  l’opzione alternativa dell’affidamento interno di progetti che riguardano  opere di particolare interesse architettonico.

D4. Cosa pensa della reintroduzione dell’appalto integrato?

R4. Abbiamo non poche perplessità per la  reintroduzione dell’appalto integrato,  sebbene  sia stato limitato ai casi particolari,  individuati conl’art.59 comma 1 bis ed 1 ter.  Riteniamo  che questa procedura non valorizzi la centralità del progetto, determinando l’affidamento  dei lavori con progetti di livello inferiore all’esecutivo. Siamo convinti che, se si vuole superare davvero il fenomeno delle varianti in corso d’opera e delle opere pubbliche incompiute, i lavori dovrebbero essere affidati sempre a fronte di un progetto più che esecutivo.

D5. Quali sono i prossimi vostri obiettivi, in merito alla ridefinizione del quadro normativo del settore dei lavori pubblici, avviato dal Decreto Legislativo 50/2016?

R5. Intanto, auspichiamo che gli elementi positivi sopra riportati siano confermati nel testo che sarà definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, entro il prossimo 17 aprile. Contestualmente,  redigeremo un nostro documento  per proporre al Governo le ulteriori modifiche da introdurre al testo del nuovo codice, al fine di superare le criticità residue e di contribuire dunque al rilancio del settore dei lavori pubblici , che riteniamo estremamente importante per l’economia del Paese.

Anche per gli architetti, come per gli ingegneri e per i costruttori dell’Ance il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda del punto di vista ma che la situazione non sia delle migliori è possibile rilevarlo confrontando le novità per le professioni introdotte dal correttivo con le richieste della Rete delle professioni tecniche rilevabili nel documento presentato nel corso dell’indagine conoscitiva del 19 settembre 2016 promossa dalle due Commissioni riunite di Camera e Senato (leggi news. Nel documento presentato dalla Rete delle professioni tecniche, le richieste si basavano su modifiche agli articoli:

  • 19 (Sponsorizzazioni);
  • 20 (Opera pubblica realizzata a spese del provato);
  • 23 (livelli ella progettazione per gli appalti, …. Per i swervizi);
  • 24 (Progettazione interna ed esterna);
  • 28 (Contratti misti);
  • 46 (Operatori economici - servizi di architettura e ingegneria);
  • 77 (Commissione giudicatrice - sorteggio anche sotto soglia);
  • 95 (Criteri di aggiudicazione);
  • 113 (Incentivi per funzioni tecniche):
  • 152 (Concorsi – ambito di applicazione):
  • 154 (Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti);
  • 156 (Concorso di idee);
  • 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi),

tutte in linea con le indicazioni fornite dal parlamento nella legge delega n°11/2016 di:

  1. garantire regole certe e trasparenti negli affidamenti dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici;
  2. promuovere concretamente la centralità del progetto, nel processo di realizzazione delle opere pubbliche;
  3. assicurare la qualità delle prestazioni professionali;
  4. aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture  professionali medio­ piccole ed ai giovani professionisti;
  5. definire in modo chiaro il ruolo dei dipendenti e dei liberi professionisti, nella fase di progettazione e verifica a monte della realizzazione delle opere pubbliche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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