Habemus Papam: Ecco il correttivo al Codice dei contratti

Ecco lo schema di decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si tratta di un corposo testo di 32 p...

10/02/2017

Ecco lo schema di decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si tratta di un corposo testo di 32 pagine costituito da 84 articoli in cui sono inserite circa 250 correzioni al testo originario di 220 articoli.

Si tratta, probabilmente, di una rivoluzione copernicana e dell’affermazione, a distanza di meno di un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme, di avere fatto molteplici errori molto spesso segnalati a gran voce da tutti gli operatori del settore.

Nella relazione illustrativa è precisato che le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 212 del codice.

Entrando nel dettaglio, ecco alcune delle modifiche.

Progettazione e Decreto Parametri - L’articolo 4 apporta modifiche all’articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all’articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare la lettera b) è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l’obbligo e non la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Responsabile unico del procedimento - L’articolo 12 apporta modifiche all’articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare, si propone di riscrivere il comma 5, secondo periodo, in modo da chiarire che, con l’atto dell’ANAC, sono, altresì, determinati l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice.

Contratti sotto soglia - L’articolo 15 apporta modifiche all’articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia

Appalto integrato - L’articolo 24 modifica il comma 1 dell’articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l’obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all’appalto integrato

Commissioni giudicatrici - L’articolo 27 modifica l’articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. L’articolo 28 modifica l’articolo 78 del codice in materia di gestione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell’albo e delle commissioni aggiudicatrici.

Avvalimento - L’articolo 37 modifica l’articolo 89, comma 11, del codice, in materia di avvalimento.

Offerte anormalmente basse - L’articolo 40 modifica l’articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell’alea dell’anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi.

Collaudo - L’articolo 43 modifica l’articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene rinominata “Collaudo e verifica di conformità”.

Subappalto - L’articolo 46 modifica l’articolo 105 del codice in materia di sub-appalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414.

Varianti - L’articolo 47 apporta modifiche all’articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Incentivi per funzioni tecniche - L’articolo 50 modifica il comma 1 dell’articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Certificati di pagamento - L’articolo 51 introduce, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’articolo 113-bis inserisce i termini per l’emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.

Concorsi di progettazione e di idee - L’articolo 59 modifica l’articolo 152 del codice che specifica l’ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. L’articolo 60 apporta delle modifiche all’articolo 156 del codice in materia di concorso di idee.

Procedure somma urgenza protezione civile - L’articolo 62 modifiche l’articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

Contraente generale - L’articolo 72 modifica l’articolo 194 del codice recante la disciplina dell’affidamento a contraente generale. L’articolo 73 apporta modifiche all’articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale.

Accordo bonario - L’articolo 77 apportate modifiche all’articolo 205 del codice, recante la disciplina dell’accordo bonario per i lavori.

In verità le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto legislativo predisposto avulse dal contesto del Codice sono difficilmente leggibili ma, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblicheremo al più presto un testo a fronte in cui saranno confrontati la versione del codice in atto in vigore con quella che potrebbe nascere in riferimento allo schema di correttivo.

Lo schema di correttivo sarà presentato, a livello informativo, al Consiglio dei Ministri di oggi mentre l’approvazione preliminare avverrebbe in un prossimo Consiglio dei Ministri dopo che il testo sarà messo a disposizione degli operatori. Successivamente sarà approvato dal Governo in via preliminare per il consueto passaggio a Consiglio di Stato alle competenti commissioni parlamentari ed alla Conferenza Unificata. La scadenza della delega resta fissata per il 18 aprile 2017 e, quindi, occorre fare presto.

In allegato lo Schema di decreto correttivo e la relazione illustrativa.

A cura di Paolo Oreto

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