AVVALIMENTO
10/04/2006
A differenza, però, dalle regole dettate dalle due direttive vengono aggiunti alcuni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento.
Con l’articolo 50, poi, che recepisce l’articolo 52 della direttiva 2004/18/CE e l’articolo 53 della direttiva 2004/17/CE, viene disciplinato l’avvalimento ai fini della attestazione SOA.
In particolare vengono previste due forme di avvalimento:
- in occasione di ogni singola gara (art. 49 del nuovo Codice);
- in sede di qualificazione Soa (art. 50 del nuovo Codice).
Tale disposizione riguarda le ipotesi dei requisiti da dimostrare in occasione della singola gara (attestazione Soa, ovvero l’ulteriore requisito della cifra di affari da richiedere per gli appalti di importo superiore a 20.658.276 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000).
Nel caso, invece, dei requisiti da dimostrare per ottenere la certificazione SOA, l’impresa che chiede l’attestazione può avvalersi dei requisiti di altra impresa, ma alle seguenti condizioni:
- che sia l’impresa "avvalente" sia l’impresa "avvalsa" facciano parte dello stesso gruppo;
- che l’impresa "avvalente" dia prova all’autorità o all’organismo di certificazione che disporrà in concreto dei requisiti di idoneità dell’impresa "avvalsa";
- che tale prova di disponibilità sia data per l’intera durata di validità della certificazione;
- che il possesso dei requisiti dell’impresa "avvalsa" permanga per tutta la durata di validità della certificazione.
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