RILEVAMENTO PREZZI OBBLIGATORIO

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5088, sezione sesta , del 4 settembre 2006 ha precisato che il ministero delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obb...

12/09/2006
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5088, sezione sesta , del 4 settembre 2006 ha precisato che il ministero delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obbligo previsto dall’articolo 133. comma 3 del Dlgs n. 162/2006 (Codice degli appalti e precedentemente articolo 26, comma 4 della legge n. 109/1994) di emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale. La sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna s.r.l., e riformando la decisione del Tar Lazio, ha precisato che “Solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per cento”. La decisione continua precisando che “È evidente che, quale sia il risultato, la rilevazione dello scostamento tra i due indici costituisce l’esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese che hanno un interesse qualificato a veder pubblicati i presupposti e i criteri utilizzati, per conoscere come la loro posizione sia stata definita dall’amministrazione e poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli”. Viene, quindi, del tutto modificata la sentenza del tribunale amministrativo del Lazio (decisioni 12918/2005 e 37/2006) che riteneva assolto il Ministero delle Infrastrutture dall’obbligo, qualora l’indice Istat non avesse oscillazioni maggiori al 2 per cento. Il Consiglio di Stato ha riesaminato la controversia, dichiarando che il Ministero delle Infrastrutture ha l’obbligo del di emanare ogni anno il decreto; con la sentenza stessa ha intimato, sempre al Ministero per quest’anno l’adozione del relativo provvedimento previsto al citato articolo 133, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, “entro 30 giorni dalla notifica e comunicazione della decisione, con riferimento all’istanza della ditta e per le annualità nella stessa contemplate”.

A cura di Paolo Oreto
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