APPROVAZIONE DEFINITIVA AL SENATO

Il Senato, nella giornata del 23 novembre scorso, ha approvato in via definitiva, e senza ricorrere al voto di fiducia, il decreto fiscale collegato alla Fin...

27/11/2006
Il Senato, nella giornata del 23 novembre scorso, ha approvato in via definitiva, e senza ricorrere al voto di fiducia, il decreto fiscale collegato alla Finanziaria (Decreto legge n. 262/2006), che concorre per circa 8 miliardi alla manovra complessiva.
I voti a favore sono stati 162, 155 i contrari, nessun astenuto e la legge di conversione sarà pubblicata tra oggi e domani sulla Gazzetta Ufficiale
La legge di conversione appena approvata è stata trasmessa al Capo dello Stato per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei prossimi giorni torneremo dettagliatamente sulle norme del decreto fiscale ma ricordiamo oggi le principali novità.

Successioni e donazioni
Torna la tassa sulle successioni e sulle donazioni per i patrimoni superiori al milione di euro e solo sulla quota eccedente tale valore.
La franchigia vale per ciascun erede diretto e in base al valore catastale.
Oltre la soglia di un milione di euro è prevista un’imposta con un’aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia. Si sale invece al 6% per parenti in linea collaterale fino al quarto grado e affini fino al terzo, per arrivare all’8% per tutti gli altri e in questi ultimi due casi non vi è l’applicazione di alcuna franchigia.
Le disposizioni sulle successioni si applicano a partire dal 3 ottobre, data dell’entrata in vigore del decreto legge, mentre quelle sulle donazioni scattano all’entrata in vigore della legge di conversione.

Immobili
L’imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da non più di cinque anni viene innalzata dal 12,5% al 20%.

Scontrini
Chiusi da tre giorni a sei mesi i negozi scoperti a non emettere scontrini fiscali per tre volte in cinque anni. Se l’importo complessivo degli scontrini contestati è superiore ai 50 mila euro, la chiusura va da un mese fino a sei mesi

Catasto agricolo
E’ previsto l’aggiornamento del catasto terreni e saranno individuati i fabbricati, iscritti al catasto nella relativa categoria sia gli immobili non censiti in catasto e che sono stati edificati negli anni, sia quelli che, pur essendo ancora accatastati come fabbricati rurali, di fatto hanno una diversa destinazione (palazzi, ville, abitazioni in genere).

Immobili in categoria catastale E
Degli immobili censiti in catasto alla categoria E (stazioni, scali aeroportuali, porti marittimi, tutti esenti dall’ICI) non possono far parte immobili o porzioni di immobili destinati ad attività commerciali, industriali, a uffici privati, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. I reddito degli immobili di categoria B (attività commerciali) vengono aggiornati, oggi sottostimati.

Tasse ipotecarie e catastali
Sono stati modificati gli importi delle tasse ipotecarie e sui tributi speciali catastali. Fissato a 55 euro l’importo della tassa ipotecaria dovuta per ogni formalità, con efficacia anche di voltura; è previsto il versamento anticipato del tributo. Ritoccati anche gli importi relativi a: certificati, copie ed estratti catastali, volture, dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, tipi mappali e di frazionamento, attestazione di conformità.

Paradisi fiscali
Viene esteso il regime di indeducibilità delle componenti negative derivanti da rapporti economici intercorsi con “paradisi fiscali” anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in detti paradisi.

Immobili in leasing
L’indeducibilità dell’ammortamento del costo delle aree occupate e pertinenziali, introdotta dal decreto Bersani, viene estesa agli immobili oggetto di contratti di leasing.
Ai fini della determinazione del costo dei fabbricati, il costo delle aree occupate dalla costruzione e delle pertinenze deve essere dedotto.
La norma si applica dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006.

Compensazioni
Nel momento in cui deve erogare un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario è debitore dello Stato. In caso affermativo, trasmette on-line una segnalazione all’agente della riscossione, che propone all’interessato una compensazione, sospendendo l’azione del recupero del debito. Se l’interessato accetta, l’agente della riscossione opera la compensazione; se l’interessato rifiuta, finisce la sospensione del recupero.

A cura di Paolo Oreto
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