PARERE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA

Per una estesa consuetudine, molte stazioni appaltanti persistono ancora nel mettere a base di gara progetti, i cui prezzi non risultano aggiornati all’anno ...

09/11/2007
Per una estesa consuetudine, molte stazioni appaltanti persistono ancora nel mettere a base di gara progetti, i cui prezzi non risultano aggiornati all’anno in corso, con evidenti conseguenze pregiudizievoli, sul piano della concorrenza, per la categoria dei costruttori.
In seguito alle segnalazioni provenienti dalle imprese associate, l’ANCE e, talvolta, singolarmente, qualche Associazione del nostro sistema, si sono attivate anche presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affinché, a livello generale, impartisca direttive mirate ad assicurare comportamenti legittimi da parte delle stazioni appaltanti che, in alcuni casi, hanno addirittura annullato d’ufficio propri bandi fondati su prezziari non aggiornati.
All’Autorità per la vigilanza l’ANCE ha chiesto, in particolare, di valutare l’opportunità di fornire precise indicazioni alle stazioni appaltanti, in ordine al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche in ragione della finalità di perseguire appieno il pubblico interesse, considerate le controindicazioni, spesso insanabili, determinate da un importo a base d’asta sottostimato.

Con riferimento a quanto sopra premesso, l’Autorità con l’allegato parere n. 41, depositato presso la segreteria del Consiglio lo scorso 23 ottobre, si è espressa sulla “istanza di parere” presentata da una nostra Associazione territoriale, in ordine alla controversia sorta sul prezziario che un Comune della propria area ha preso a riferimento per la gara d’appalto dei lavori da realizzare in un edificio scolastico.
Il Comune in questione ha pubblicato, all’inizio del 2007, il bando di gara relativo a detti lavori da aggiudicarsi al prezzo più basso, sulla base di due prezziari risalenti rispettivamente all’anno 2001 (della Regione di appartenenza) e all’anno 2002 (della Regione Lazio), non essendo dotato di un proprio prezziario.
L’Associazione in parola, nel suo esposto all’Autorità, in primo luogo pone in evidenza che il Comune in questione non solo non ha utilizzato il prezziario regionale del 2007 (approvato il 29 dicembre 2006) ma non ha neppure tenuto conto del precedente prezziario regionale del 2004; in secondo luogo pone l’accento sul fatto che il differenziale dei prezzi applicati alla gara in questione è pari a circa il 30% rispetto a quelli del 2007 e che, anche tenendo conto del ribasso formulato dagli offerenti, il Comune appaltante non è tutelato circa la corretta esecuzione delle opere.

In sede di istruttoria procedimentale, il Comune interessato ha giustificato il mancato utilizzo di detto prezziario-2007 poiché, alla data di approvazione dello stesso (29 dicembre 2006), il progetto esecutivo era stato già approvato (18 dicembre 2006); conseguentemente, ha ritenuto di poter applicare la disposizione di cui all’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, in base alla quale i prezziari decaduti il 31 dicembre di ogni anno possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, limitatamente ai progetti a base di gara approvati entro questa data.
Come è noto, la citata disposizione prevede testualmente che:
  • le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato;
  • i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Nel caso in questione, il Comune appaltante, non essendo dotato di un proprio prezziario, si è attenuto come anzidetto al prezziario-2001 della propria Regione e al prezziario-2002 della Regione Lazio, non considerando, come anzidetto, i prezziari regionali del 2004 e del 2007.
Secondo l’Autorità, atteso che il progetto esecutivo era stato approvato prima dell’approvazione del prezziario-2007, una corretta applicazione della citata disposizione del decreto n. 163 (validità transitoria di un prezziario scaduto) avrebbe comportato almeno l’utilizzo del precedente prezziario-2004, previa verifica della sua congruità. L’Autorità osserva, infatti, che l’utilizzo di prezziari non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato.
Pertanto, ad avviso dell’Autorità, la tesi esposta dal Comune appaltante - secondo la quale “una pur giusta previsione della revisione dei prezzi progettuali comporterebbe il dilazionamento nel tempo dei lavori con grave pregiudizio per la sicurezza degli alunni” dell’edificio scolastico oggetto dei lavori - contrasta con la contestuale esigenza, che deve riconoscersi alle stazioni appaltanti, di individuare un appaltatore che abbia presentato un’offerta seria e remunerativa, al fine di evitare riserve in corso d’opera.
In conclusione, l’Autorità ritiene che, nei limiti delle suddette motivazioni, non è conforme all’articolo 133, comma 8, del decreto n. 163 l’utilizzo in una gara d’appalto di prezziari antecedenti a quelli di più recente approvazione.

Riguardo all’argomento trattato, si ritiene utile ed opportuno rimandare anche alle interessanti sentenze espresse da due Tribunali Amministrativi Regionali rispettivamente in sede cautelare (Tar Sicilia, sezione di Catania) e nel merito (Tar Puglia, sezione di Lecce) che costituiscono un valido precedente per indurre tutti gli operatori del settore a contestare fondatamente quei bandi di gara, i cui progetti siano stati redatti utilizzando prezziari non aggiornati.

Fonte: www.ance.it
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