LEGITTIMI ANCHE QUELLI CON UN CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è recentemente intervenuta sul problema della legittimità dei raggruppamenti fra progettisti in cui siano ...

17/03/2008
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è recentemente intervenuta sul problema della legittimità dei raggruppamenti fra progettisti in cui siano presenti anche i consorzi stabili di società di ingegneria con il proprio parere n. 64 del 28 febbraio 2008 depositato il 6 marzo scorso.
L’Autorità ha emesso il parere in argomento su richiesta di una associazione temporanea che era stata esclusa dalla partecipazione ad una gara in quanto all’interno della stessa era presente un consorzio stabile di società di ingegneria.
In riferimento al problema evidenziato, l’Autorità precisa, nel parere in argomento che l’articolo 90, comma 1, lettera g) del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), prevede chei raggruppamenti temporanei di progettisti siano composti esclusivamente da professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria, mentre nella successiva lettera h) (sempre dell’articolo 90, comma 1 del Codice dei contratti) non viene richiamata la precedente lettera g) con la conseguenza che i consorzi, con una interpretazione letterale, sarebbero esclusi dai raggruppamenti.

L’Autorità, affrontando, invece, il problema con una interpretazione sistematica, nel parere espresso, ha rilevato che “già nel previgente assetto normativo di cui alla legge Merloni, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria erano stati inseriti nel novero dei soggetti che possono rimanere affidatari di incarichi di progettazione prevedendo un rinvio alle disposizioni dell’allora vigente articolo 12 della legge 109/1994”. Chiarendo, ulteriormente, che l’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti “riconosce la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti anche ai consorzi stabili”.

L’autorità, in conclusione si pone dunque il problema di difetto di coordinamento della norma, che deve essere affrontato con un approccio sistematico, secondo il quale, “l’applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi e della tutela della concorrenza nonché del rispetto del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari della funzione, singoli o comunque associati, comporta a ritenere che non si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del riconoscimento della forma aggregativa di cui all’istituto del raggruppamento temporaneo anche in riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, così come avviene per i consorzi stabili operanti nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.” In conclusione, dunque, l’Autorità, nel parere in argomento, ha precisato che ogni esclusione di raggruppamenti in cui vi sia un consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria è, quindi, illegittima.

A cura di Paolo Oreto
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