IL RICORSO DI CONFEDILIZIA ACCOLTO DAL TAR DEL LAZIO

Giovedì scorso il Tar del Lazio, con sentenza n. 4259 del 15 maggio 2008 ha accolto il ricorso presentato da Confedilizia su un punto molto discusso del Decr...

19/05/2008
Giovedì scorso il Tar del Lazio, con sentenza n. 4259 del 15 maggio 2008 ha accolto il ricorso presentato da Confedilizia su un punto molto discusso del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 avente ad oggetto “Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il ricorso della Confedilizia era incentrato sul fatto che le amministrazioni comunali avrebbero avuto anche, tra l’altro, la possibilità di verificare ed, eventualmente, rettificare le rendite proposte dai professionisti, entrando nel merito dei classamenti, controllando, quindi, la base imponibile delle loro imposte, in piena autonomia rispetto agli Uffici del Territorio.

Ovviamente erano nate le immediate opposizioni sia dei proprietari di immobili che dei professionisti e Confedilizia aveva presentato ricorso al Tar del Lazio in particolare avverso il dpcm che conteneva una disposizione ambigua: all'articolo 3, comma 2, lettera c), dove si elencavano le funzioni per i Comuni che avrebbero scelto l'opzione più impegnativa, era indicata anche la “definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio”.

Confedilizia, in questa disposizione intravedeva una surrettizia estensione dei poteri fissati dalla Finanziaria 2006.
L'articolo 66 del Dpr 138/98 stabiliva infatti che sarebbero spettate ai Comuni le funzioni relative “alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h)”.
L'articolo 1, comma 194 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), invece, aveva modificato la lettera a) nella parte relativa agli estimi, stabilendo che i Comuni avrebbero “partecipato” alla determinazione degli estimi stessi, sempre ferma la gestione unitaria.
Il Tar Lazio è intervenuto dando ragione a Confedilizia, ha parlato di “erronea interpretazione operata nel provvedimento impugnato delle disposizioni della legge 296/2006” ed ha accolto il ricorso affermando che “l'attribuzione ai Comuni dell'esercizio della potestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendita catastale costituisce un'opzione non prevista dalla legge nell'ambito del trasferimento di funzione catastali”.

Un problema, quindi, estremamente serio per le amministrazioni comunali che, in questi giorni, sono anche in allerta per il problema legato alla possibile cancellazione dell’ICI relativa alla prima casa e sulle relative compensazioni.
Notevole soddisfazione, invece, del Presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliari che ha dichiarato: “La nostra costanza nella difesa dello Stato di diritto è stata ancora una volta premiata. Siamo stati coperti di improperi, più o meno velati, da uomini del passato Governo quasi non sapessimo né leggere né scrivere. Ora, però, il Tar ha fatto giustizia e il diritto ha ancora una volta trionfato”.
A cura di Paolo Oreto
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