UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 13 giugno scorso recante “IRAP - assoggettabilità all’imposta degli esercenti arti e professioni - giur...

16/06/2008
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 13 giugno scorso recante “IRAP - assoggettabilità all’imposta degli esercenti arti e professioni - giurisprudenza della Corte di cassazione - istruzioni operative”, fa il punto sull'Irap dei professionisti precisando che il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’imposta è l'autonoma organizzazione e che la sua assenza può essere fatta valere nel ricorso precisando cje l'onere della prova grava sul contribuente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate era stata già preannunciata dal sottosegretario all’economia Daniele Folgora che aveva dato una immediata risposta (question time) alla interrogazione proposta in commissione finanze della Camera dall’on. Maurizio Leo.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate, dopo aver preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all'imposta regionale sulle attività produttive, con la circolare in argomento, fornisce istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia e per la determinazione delle strategie difensive da adottare nei giudizi che si andranno a incardinare innanzi alle Commissioni tributarie.
Nella circolare, successivamente alla premessa e prima delle conclusioni, vengono trattati i seguenti argomenti:
  • prassi amministrativa;
  • giurisprudenza delle commissioni tributarie;
  • la sentenza della corte di cassazione n. 21203 del 5 novembre 2004;
  • le sentenze della corte di cassazione del 2007 e del 2008;
  • professionisti iscritti ad un albo professionale;
  • attività d’impresa;
  • esercizio in forma associata dell’attività;
  • l’assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere solo nel ricorso;
  • onere della prova;
  • effetti preclusivi del condono.
Nelle conclusioni l’Agenzia delle Entrate, prendendo atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, precisa che non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni e che si intendono, quindi, superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte.
Ricordando che le sentenze della Corte di Cassazione del 2007 e del 2008, puntualizzano, in definitiva che “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, l’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 5.4 della circolare in argomento, definisce gli elementi che individuano l’autonoma organizzazione ed, in particolare, fa riferimento:
  • all'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Le collaborazioni rilevano altresì in caso di affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio. Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza e assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista) e la presenza di tirocinanti, in quanto l'attività da questi svolta è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante stesso;
  • all’utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, anche non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo. I beni strumentali utilizzati rilevano altresì qualora il loro costo sia stato già interamente dedotto;
  • alla disponibilità di uno studio. In particolare, viene richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno studio. Secondo i giudici di legittimità "Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perchè di regola capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività" (cfr. Cassazione. nn. 3676, 3677, 3678, 3680 del 16 febbraio 2007; nn. 5019, 5020 e 5021 del 5 marzo 2007; n. 8166 del 2 aprile 2007).
  • Per quanto concerne la gestione del contenzioso, nella circolare viene precisato che:
    • l'assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere solo nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente, in quanto l'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorquando sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". Peraltro, la deduzione dell'assenza di autonoma organizzazione costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 546/1992;
    • l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente. L'ufficio deve invece evidenziare l'eventuale mancata dimostrazione dell'assenza dell'autonoma organizzazione, anche in grado di appello, qualora si limiti a illustrare con nuovi argomenti eccezioni già formulate, nel rispetto del divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
    A cura di Paolo Oreto
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