COMMISSIONE GIUDICATRICE: SCELTA SENZA DISCREZIONALITÀ

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione gi...

26/06/2008
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice la cui nomina avviene secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006). In particolare, la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  • professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
  • professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. (maggiori informazioni).

Questo, in definitiva, quanto stabilito dalla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2629/2008. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che nel caso in esame la scelta dei componenti diversi dal presidente è stata fatta unicamente in base ai curricula dei soggetti in questione. E non, come invece dispone l'articolo 84, comma 8, del Codice degli appalti, sulla base di "rose di candidati" forniti o dagli ordini professionali, o dagli atenei se si voglia inserire tra i componenti della commissione un professore universitario.


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