ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO DECRETO (Quarta puntata)

In riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di...

12/06/2008
In riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 che ha mandato in pensione, tra l'altro, i decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 continuiamo l'esame dell'articolato trattando oggi gli articoli 98, 99, 100 e 101.

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’art. 98 sostituisce l’art. 10 del precedente D.Lgs. n. 494/1996 ed, in particolare, definisce meglio le caratteristiche tecnico professionali che deve possedere il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
In particolare, al comma 1 vengono definiti i seguenti requisiti:
  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Oltre ai suddetti requisiti, il comma 2 contempla il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Da segnalare, diversamente dal D.Lgs 494/1996, la verifica dell’apprendimento finale che dovrebbe essere un’ulteriore prova dell’avvenuta formazione e recepimento delle direttive.
I corsi di formazione dovranno avere una parte teorica, con un modulo giuridico di almeno 28 ore, un modulo tecnico di almeno 52 ore e un modulo metodologico/organizzativo di almeno 16 ore, e una parte pratica di almeno 24 ore.
La verifica dell’apprendimento finale dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
  • simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali;
  • test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
Per il conseguimento dell’attestato, il corso dovrà essere frequentato per almeno il 90% del totale delle ore ed è, inoltre, previsto un aggiornamento con cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

L'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi previsti dall’allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato non è, inoltre, richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Notifica preliminare
L’art. 99 sostituisce l’art. 10 del precedente D.Lgs. n. 494/1996 ed, in particolare, afferma che il committente o il responsabile dei lavori dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nei seguenti casi:
  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
  • in cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, in cui, a causa di varianti sopravvenute in corso d’opera, sono presenti più imprese, anche non contemporaneamente;
  • in cantieri in cui è presente anche una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
La notifica preliminare, da affiggere in cantiere in maniera visibile e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
  • data della comunicazione;
  • indirizzo del cantiere;
  • committente/i (nome/i, cognome/i, codice/i fiscale/i e indirizzo/i);
  • natura dell’opera;
  • responsabile/i dei lavori (nome/i, cognome/i, codice/i fiscale/i e indirizzo/i);
  • coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome/i, cognome/i, codice/i fiscale/i e indirizzo/i);
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
  • durata presunta dei lavori in cantiere;
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere;
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Piano di sicurezza e di coordinamento
L’art. 100 rivisita gli l’art.12 del precedente D.Lgs. n. 494/1996 ridefinendo il piano di sicurezza e coordinamento i cui contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza vengono esplicitati nella’allegato XV del decreto.
Il piano, parte integrante del contratto di appalto, deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. Il PSC (e il POS) deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’impresa aggiudicataria dei lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Obblighi di trasmissione
L’art. 101 definisce il nuovo obbligo, per il committente o il responsabile dei lavori, di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese che sono state invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria dovrà trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Di contro, sempre prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori potranno avere inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

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