DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI, ARBITRATI ED ANTINCENDIO

Mentre si avvicina la scadenza del 29 luglio relativa all’obbligo della predisposizione del documento di valutazione dei rischi il Senato della Repubblica ha...

18/07/2008
Mentre si avvicina la scadenza del 29 luglio relativa all’obbligo della predisposizione del documento di valutazione dei rischi il Senato della Repubblica ha approvato una proroga traslando all’1 gennaio 2009 l’originaria scadenza; ricordiamo che la citata scadenza del 29 luglio era prevista dal comma 2 dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in cui era precisato che le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28 del d.lgs. n. 81/2008, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie sarebbero diventate efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del d.lgs. n. 81/2008 sulla Gazzetta ufficiale ( 30 aprile 2008).
La proroga è inserita nel testo approvato dal Senato relativo alla conversione, con modificazioni del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini; nel testo approvato dal Senato, all’articolo 4 è stato inserito il comma 2-bis in cui viene detto testualmente: “All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”.

Ma nel testo approvato dal Senato, per mezzo di due emendamenti governativi, sono state assorbite le misure contenute nel decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 ed in particolare anche quelle relative alla proroga degli arbitrati ed alla prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il testo relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 97/2008 contiene, infatti un nuovo articolo 4-bis recante “Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse” in cui:
  • con il comma 10 viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994;
  • con il comma 12 viene inserita una prorogata per gli arbitrati, non più a data da destinarsi ma sino al 31 dicembre 2008.
Ricordiamo che per quanto concerne il differimento del divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la proroga era stata inserita nel citato decreto-legge n. 113/2008 nella versione caldeggiata dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli e cioè senza un termine preciso e comunque sino alla entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze con il significato, quindi, di un rinvio a data da destinarsi che avrebbe dovuto scattare soltanto dopo la riforma del processo civile.
Oggi, invece, nella conversione in legge del decreto-legge n. 97/2008, approvata al Senato, la proroga è sino al 31 dicembre 2008.

Il testo torna ora alla Camera per la definitiva approvazione e l’assemblea di Montecitorio esaminerà il disegno di legge S. 735 relativo alla “Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” nella settimana tra il 21 ed il 25 luglio.

A cura di Paolo Oreto
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