FABBRICATI RURALI ED ESENZIONE ICI

Tutti gli immobili iscritti al catasto fabbricati come rurali, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non sono soggetti all’imposta comuna...

30/09/2009
Tutti gli immobili iscritti al catasto fabbricati come rurali, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non sono soggetti all’imposta comunale sugli immobili (ICI); di contro, per i fabbricati non iscritti al catasto, l’assoggettamento dell’imposta è condizionato all’accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente che dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legge n. 557/1993.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009, è nuovamente intervenuta sulla questione relativa alla imponibilità ai fini ICI dei fabbricati rurali, questione sulla quale, a causa dell’inesistenza di una specifica norma in materia di ICI che esentasse direttamente i fabbricati rurali, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi.

Nel caso di specie, la sentenza della Cassazione è arrivata a seguito del ricorso presentato contro la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado che rigettava un primo ricorso contro il rigetto da parte del Comune di riferimento dell’istanza di rimborso ICI per alcune annualità, relativamente ad un fabbricato classificato in categoria D/8 e utilizzato come bene strumentale all’attività agricola di manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli provenienti dalla coltivazione dei fondi dei soci agricoltori/produttori e conferiti alla cooperativa. La Commissione adita rigettava il ricorso rilevando:
  • che per poter godere dell’esenzione ICI il fabbricato deve appartenere al proprietario o al titolare di altro diritto sul fondo cui l’immobile rurale è asservito (identità soggettiva);
  • che il possesso del fabbricato deve avere un volume d’affari che derivi per almeno la metà dalla propria attività agricola.
I giudici della Suprema Corte hanno, altresì, rilevato che per gli immobili strumentali tra i requisiti per la ruralità non vi è l’identità tra il titolare del fabbricato e il titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso in esame, la Cassazione ha concluso per il rigetto, rilevando che l’immobile in questione è classificato come D/8 e la società cooperativa non ha impugnato tale classificazione nei confronti della Agenzia del Territorio al fine di ottenere una variazione a D/10.

Nonostante il rigetto del ricorso, vale la pena ricordare il principio enunciato dalla Cassazione secondo il quale gli immobili iscritti al catasto fabbricati come rurale con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non sono soggetti al pagamento dell’ICI. L’attribuzione all’immobile di una categoria catastale diversa può essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione all’ICI per la ritenuta ruralità del fabbricato e, allo stesso modo, il Comune che voglia assoggettare il fabbricato classificato come rurale, dovrà impugnare l’attribuzione catastale.

Per quanto concerne, infine, i fabbricati non iscritti al catasto, l’assoggettamento dell’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della ruralità previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557/1993, che può essere condotto dal giudice tributario.

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