Norme tecniche: ulteriore circolare esplicativa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2009 reca...

23/12/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2009 recante: "Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative." .
La circolare in argomento fa seguito a quella del 5 agosto 2009 recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248." .

Nell'ultima circolare dell'11 dicembre scorso il Ministro Altero Matteoli, nel ricordare che il 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, ha precisato che la conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dall'1 luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.
Il Ministro ritorna sul problema relativo ai lavori privati ed ai lavori pubblici con le seguenti precisazioni:
  • nelle iniziative private un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali è quello dell’inizio della costruzione dell’opera o dell’infrastruttura stessa e, quindi, dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati;
  • per quanto concerne, invece, i lavori pubblici il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva.
Un ulteriore problema è quello delle varianti nei lavori di natura privatistica e per le stesse la circolare ribadisce che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera con la precisazione che la figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una "variante sostanziale", non può che essere individuata nel progettista strutturale dell'opera.
Nella circolare viene precisato, anche, che quando la variante si configura come una nuova e diversa progettazione strutturale, per la stessa dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.
Per quanto concerne, invece, le opere pubbliche qualoracsiano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima dell'1 luglio 2009, continua ad applicarsi, anche per le varianti, la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus Norme tecniche