Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Il pasticcio delle aggiudicazioni nelle gare di progettazione

Un'attenta lettura dello schema di Nuovo Regolamento di attuazione, previsto all'articolo 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 di e preci...

25/06/2010
Un'attenta lettura dello schema di Nuovo Regolamento di attuazione, previsto all'articolo 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 di e precisamente della parte III sui contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari (dall'articolo 252 all'articolo 270) chiarisce che lo stesso, pur non potendo modificare le norme di legge e non potendo dettare nuove norme, interviene, in modo restrittivo cancellando le giuste aspettative dei professionisti sulle tariffe professionali.

Ci riferiamo, in particolare, all'articolo 262 del Regolamento dove nel comma 1 si precisa che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati": non stiamo, qui, a dire che il Regolamento avrebbe potuto far ritornare in vita le tariffe professionali ma affermiamo, con convinzione, che gli importi degli onorari da porre a base delle gare di progettazione potevano essere dedotti dalle tariffe professionali stesse senza lasciare la discrezionalità agli Enti appaltanti sulla possibilità di applicazione o meno delle tariffe stesse. D'altra parte se i professionisti sono, di fatto, considerati alla stregua di imprese, sarebbe stato giusto, applicare ai servizi di ingegneria e di architettura, listini ufficiali come, per altro, viene fatto per le opere.
Possiamo anche aggiungere che questa discrezionalità lasciata alle stazioni appaltanti potrebbe rendere, in certi casi, variabile l'importo dell'onorario da porre a base d'asta in funzione della necessità che lo stesso sia sopra o sotto soglia, al di sopra o al di sotto di 100.000 o 20.000 Euro.

Ma un'altra perla può essere osservata nell'articolo 266, comma 1, lettera c1) in cui viene precisato che nelle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 Euro il ribasso percentuale deve essere unico "in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".
Questa ultima indicazione, di fatto, limiterà i ribassi ma porterà le varie stazioni appaltanti a definire soglie percentuali in relazione ai lavori per i quali si deve effettuare la gara di progettazione.
Potremo trovarci di fronte a percentuali fissate con metodologia diversa da ogni amministrazione e, quindi, variabili non soltanto in funzione della tipologia di lavoro ma, anche, in funzione della decisione della stazione appaltante stessa.
Ma si verificherà, certamente, che i professionisti, conoscendo la percentuale limite fissata dall'ente appaltante, si attesteranno, tutti, sul medesimo ribasso rendendo ininfluente l'offerta nella parte relativa al prezzo e l'aggiudicazione dovrà basarsi, quindi, su altri indicatori molto più aleatori del prezzo.

E' come, per intenderci, facendo riferimento ai lavori, se ogni stazione appaltante abbia un elenco prezzi diverso per ogni gara da bandire e come se la stessa abbia la possibilità di definire autonomamente, sempre per ogni tipologia di lavoro, il ribasso massimo che l'impresa può offrire.

A cura di Paolo Oreto
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