Agenzia delle Entrate: Allineato al Codice dei contratti pubblici il requisito di irregolarità che preclude l'aggiudicazione dei lavori

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 3 agosto, ha affrontato il problema delle modalità di certificazione dei requisiti fiscali richiesti dal ...

05/08/2010
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 3 agosto, ha affrontato il problema delle modalità di certificazione dei requisiti fiscali richiesti dal Codice dei contratti pubblici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti (Dlgs 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

Il Codice, entrato in vigore l’1 luglio 2006, contiene la disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere pubbliche.
La finalità è quella di garantire che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Con specifico riferimento al profilo fiscale, l'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone l'esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti "che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Dpr 445/2000, fermo restando l'esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Le stazioni appaltanti possono, dunque, richiedere all'Agenzia delle Entrate - relativamente ai tributi di competenza della stessa - "...conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi", (articolo 71, Dpr 445/2000).
Tale previsione ha portato la necessità di predeterminare le forme di comunicazione tra la stazione appaltante e l'amministrazione fiscale e, in particolare, l'oggetto e l'ambito applicativo di tale comunicazione, con specifico riferimento alla tipologia di informazioni che l'amministrazione è tenuta a rilasciare ai fini della partecipazione del soggetto interessato alla procedura di affidamento.

L'Agenzia si è già espressa con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con cui ha chiarito che gli Uffici territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato, deve utilizzare il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, del 25 giugno 2001, destinato alla "certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria".

L'utilizzo del modello, però, ha portato alla luce alcuni problemi applicativi, legati alla circostanza che il modello stesso non è stato creato ad hoc per tale tipologia di certificazione, rispondendo alla più generale esigenza di individuare i carichi fiscali pendenti relativi a ciascun contribuente per esigenze di carattere diverso.
L'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, peraltro, fornisce una specifica definizione di irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento, che può dirsi integrata qualora per il contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate.
La definitività dell'accertamento consegue, come più volte chiarito dall'Amministrazione stessa, all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione. L'irregolarità fiscale deve ritenersi venuta meno e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

Sebbene, quindi, in aderenza all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi, già nella circolare n. 34/E citata, era stato espresso l'avviso che, invece, dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all'amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale. In altri termini, nel modello di certificazione, l'amministrazione fornisce elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici.
Ciò ha determinato diverse perplessità da parte degli operatori residenti in Italia soggetti a tale obbligo, che hanno evidenziato possibili disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero, quindi, risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero meno approfondite rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.

Con il documento di prassi in commento, dunque, l'Amministrazione - nell'ottica di uniformare l'attività degli Uffici dell'Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione e conformarli al Codice dei contratti pubblici - a parziale superamento di quanto indicato nella citata circolare n. 34/2007, ha chiarito che, ai soli fini delle richieste avanzate ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006, nel modello di certificazione in argomento devono essere indicate esclusivamente le violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che siano definitivamente accertate, ferma la validità del modello attualmente in uso.

Fonte: www.agenziaentrate.it
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