Sicilia: La nuova legge sugli appalti censurata dal Commissario dello Stato

Sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 10 del 6 agosto 2010 è stata pubblicata la nuova legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 che modifica la legge regiona...

04/10/2010
Sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 10 del 6 agosto 2010 è stata pubblicata la nuova legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 che modifica la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 la quale aveva introdotto nell'ambito della Regione siciliana la legge 11 febbraio 1994 n. 109 oggi abrogata dal Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163).
La storia sembra tratta da una novella di Pirandello ed in particolare da un dei tanti racconti venati del tipico umorismo pirandelliano o esplosivi nella loro forza drammatica.
Ma andiamo alla cronaca.

In atto nella Regione siciliana, per quanto concerne le norme in materia di appalti è in vigore la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita in maniera statica e non dinamica, con modifiche dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 a cui hanno fatto seguito numerose altre leggi che, negli anni, hanno approtato ulteriori modifiche.
All'anomalia di un recepimento di tipo statico che ha bisogno di un intervento legislativo regionale non appena lo Stato modificava qualche norma si aggiunge, poi, la particolarità che le citata legge n. 109/1994 è stata cancellata dall'ordinamento nazionale con l'emanazione del Codice dei contratti.

Ecco la necessità di adeguare le norme regionali a quelle nazionali ed a quelle europee ma, dopo numerosi tavoli tecnici, protrattisi per oltre due anni in cui tutte le parti interessate (amministrazioni locali, imprese, professionisti e sindacati) avevano manifestato la voglia e la necessità di rientrare in Europa con il recepimento (magari con alcune modifiche) del Codice dei Contratti, l'assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità della Regione siciliana Luigi Gentile, non curandosi delle indicazioni degli operatori del settore, portò in giunta il disegno di legge (ora approvato in aula e pubblicato sulla Gazzetta regionale) recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti" con modifiche alla legge regionale n. 7/2002.
Il testo approvato era composto da 7 articoli ma le lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 3 ed i commi dal 5 all’8 dell’articolo 4 non furono pubblicati perché impugnati dal Commissario dello Stato per violazione dell'art. 14, lett. g) dello Statuto Speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.
Per quanto concerne i rilievi di incostituzionalità, il Commissario dello Stato espone, dettagliatamente, nel suo ricorso le motivazioni degli stessi partendo da quanto affermato dalla Corte costituzionale con le Sentenze n. 45 e 221 del 2010 in cui vengono tracciate le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione siciliana.

La nuova legge contiene i seguenti articoli:
  • art. 1 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • art. 2 - Commissione regionale dei lavori pubblici
  • art. 3 - Criteri di aggiudicazione
  • art. 4 - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario
  • art. 5 - Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
  • art. 6 - Obblighi di comunicazione per gli affidamenti in subappalto
  • art. 7 - Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori

ed, in particolare, la principale novità è rappresentata dai nuovi criteri di aggiudicazione contenuti nell'articolo 3; in riferimento al criterio del prezzo più basso, le norme regionali sono state adeguate a quelle statali e, come previsto dall'articolo 122, comma 9 del D.lgs. n. 163/06, per gli appalti d'importo pari o inferiore ad 1 milione di euro la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 D.lgs. n. 163/2006 oppure può scegliere di valutare la congruità delle offerte che appaiono anomale richiedendo all'offerente, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.lgs. n. 163/06, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara con la precisazione che all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
Per gli appalti d'importo superiore ad 1 milione di euro la stazione appaltante deve necessariamente procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse con le modalità di cui all'articolo 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per ritornare, poi, a Pirandello vale la pena ricordare come per una svista sia stata pubblicata sulla Gazzetta Regionale la nota all'articolo 3 in cui viene riportato l'articolo 21 della legge n. 109/1994 come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni con le modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16; peccato che per una svista siano annotate anche le modifiche introdotte dalla lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 ancorché impugnate dal Commissario dello Stato; tale situazione, ovviamente, dovrebbe essere sanata con una circolare che precisi il vero testo del citato articolo 21.

A cura di Paolo Oreto
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