Legge di Stabilità (Finanziaria 2011): Maxiemendamento del Governo su Codice dei contratti, urbanistica e Scia

Il Governo aveva presentato mercoledì scorso un maxiemendamanto alla Legge di Stabilità (Finanziaria 2011) e nello stesso con gli articoli 2, 3 e 4 aveva ins...

12/11/2010
Il Governo aveva presentato mercoledì scorso un maxiemendamanto alla Legge di Stabilità (Finanziaria 2011) e nello stesso con gli articoli 2, 3 e 4 aveva inserito alcune modifiche al codice dei contratti ed alcune semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e SCIA.

In particolare:
  • con l’articolo 2 del maxiemendamento conteneva disposizioni finalizzate allo snellimento ed alla razionalizzazione delle procedure relative alle controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel dettaglio, il divieto di ricorso all’arbitrato e l’attribuzione delle controversie in materia di contratti di lavori alla cognizione in unico grado della Corte d’appello competente per territorio;
  • con l’articolo 3 vengono introdotte modifiche al codice dei contratti pubblici al fine di consentire una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici connessi alla realizzazione di tali interventi;
  • con l’articolo 4, vengono dettate disposizioni idonee ad attivare una politica di riqualificazione urbana al fine di agevolare gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi e viene, altresì, specificato meglio l’ambito dell’applicazione della Scia, introducendo un comma aggiuntivo all’articolo 19 della legge n. 241/1999, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell’istituto, precisando che lo stesso si estende anche alla materia edilzia, con esclusione dei casi di Superdia.

Sull’emendamento del Governo si è espressa ieri la Commissione Bilancio della Camera che ha ritenuto inammissibili i tre articoli per i motivi di seguito riportati:
  • l’articolo 2 presenta un carattere prevalentemente ordinamentale e riguarda la metria dell’accordo bonario e dell’arbitrato nei contratti pubblici. In particolare, l’articolo è volto, in primo luogo, a escludere il giudizio arbitrale devolvendo alla giurisdizione ordinaria le controversie relative ai mancati pagamenti nell’esecuzione dei contratti di appalti pubblici. In secondo luogo, la disposizione modifica la disciplina dell’accordo bonario di cui all’articolo 240 del Codice degli appalti. Per ultimo è volto a modificare gli articoli 240-bis e 241;
  • l’articolo 3 presenta un carattere prevalentemente ordinamentale e reca disposizioni in materia di semplificazione dei contratti pubblici. In particolare, reca modifiche all’artricolo 38 del Codice degli appalti in materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento;
  • l’articolo 4 reca disposizioni prevalentemente ordinamentali di semplificazione in materia urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività.

In allegato il testo del maxiemendamento.

A cura di Paolo Oreto
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