Maxisanzione contro il lavoro sommerso: Circolare del Ministero del Lavoro

Entra in vigore domani la legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro) recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di ...

23/11/2010
Entra in vigore domani la legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro) recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 38 del 12 novembre scorso fornisce le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso, ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa.

Il "Collegato lavoro" introduce infatti una nuova nozione di lavoratore in nero, prevedendo una diversa modulazione degli importi sanzionatori. Cambiano anche le sanzioni civili connesse all'impiego di personale irregolare e da ultimo i soggetti competenti ad irrogare la sanzione.
Con la circolare in argomento viene precisato che la maxisanzione si applica solo ai rapporti di lavoro subordinati.
Per tutte le altre forme (autonomi e parasubordinati) trovano applicazione solo le normali sanzioni per l'impiego di lavoratori in nero.
Il Ministero ha precisato che l'adozione del provvedimento sanzonatorio è limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato e non è consentita in riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, associati in partecipazione con apporto di lavoro eccetera). In questi casi rimangono ferme le precedenti sanzioni previste per l'impiego di manodopera irregolare. Questo perché la maxisanzione è una misura che non va sostituirsi alle precedenti sanzioni, ma si somma ad esse in particolari casi. Al tempo stesso, la sospensione dell'attività imprenditoriale, nel caso in cui si impieghi più del 20 percento della forza lavoro in nero, rimane ferma perché prescinde dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

La circolare conferma, poi, la possibilità - per evitare la maxi sanzione - di regolarizzare il mancato invio della comunicazione al centro per l'impiego purché essa preceda il primo accesso ispettivo.
I casi prospettati dalla circolare sono due e la maxisanzione può essere evitata:
  • con l'invio della sola comunicazione di assunzione sempre che la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del primo pagamento contributivo ossia, entro il 16 del mese successivo all'effettivo inizio del rapporto;
  • se la regolarizzazione avviene, invece, successivamente alla scadenza degli obblighi contributivi ma entro dodici mesi, il datore di lavoro, oltre alla comunicazione al centro per l'impiego, deve effettuare il versamento anche della contribuzione relativa al periodo "scoperto" entro trenta giorni dalla denuncia

Nella circolare sono, dettagliatamente, tratteggiati:
  • la natura della misura sanzionatoria ed i presupposti per l'individuazione del "lavoro nero"
  • il campo di applicazione della maxisanzione
  • le esclusioni dall'applicazione della maxisanzione
  • le fattispecie particolari
  • le sanzioni amministrative
  • le sanzioni civili previdenziali
  • gli organi competenti e le modalità procedurali
  • la diffida ex articolo 13 D.Lgs. n. 124/2004
  • i profili di diritto intertemporale

© Riproduzione riservata

Link Correlati

www.lavoro.gov.it