Dagli Architetti di Torino la richiesta di annullamento della graduatoria di una gara con tempistiche inverosimili

Nonostante negli ultimi tempi molti professionisti abbiano avanzato il problema dell'immobilità dei loro organismi di rappresentanza riguardo la quotidiana a...

06/12/2010
Nonostante negli ultimi tempi molti professionisti abbiano avanzato il problema dell'immobilità dei loro organismi di rappresentanza riguardo la quotidiana attività professionale, segnaliamo un caso di virtuosismo il cui operato dell'ordine si è mosso in direzione dei propri iscritti, chiedendo la revoca di una gara assegnata in maniera "anomala".

In particolare, dopo la segnalazione di diversi iscritti, l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino ha inviato una lettera al Comune di S. Giorgio Canavese chiedendo la revoca della procedura di assegnazione di una gara assegnata ad una società che ha offerto 2 giorni per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva.
L'Ordine di Torino, presa visione dei documenti pubblici relativi alla gara, ed in attesa di accedere agli atti richiesti ai sensi della L. 241/90, ha preliminarmente osservato che non è possibile che una stazione appaltante accetti come termine di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva 2 giorni, che non sono un termine temporale possibile e accettabile per attività di progettazione del livello e della complessità richiesti. È risultato, inoltre, incomprensibile il motivo per cui a tale ridottissimo termine si sia potuto assegnare il punteggio massimo previsto, senza che la commissione giudicatrice si sia posta il problema di valutare gli standard qualitativi di una progettazione realizzata con tanta rapidità: l'eccessiva riduzione del fattore tempo, salvo casi eccezionali, è indicatore di scarsa qualità del progetto e, pertanto, non dovrebbe essere premiata con il punteggio massimo.

I giustificativi prodotti spontaneamente dal concorrente poi vincitore hanno evidenziato il fatto che la società aggiudicataria era già stata autrice del progetto preliminare, e quindi avvantaggiata nella redazione del definitivo e dell'esecutivo: tale situazione, che comunque non può in nessun modo giustificare un tempo così ridotto, è un fattore da non tenere in considerazione da parte della stazione appaltante in quanto assolutamente lesivo del principio di parità di trattamento tra tutti i soggetti partecipanti alla gara. La stazione appaltante doveva, nel verificare i giustificativi, prendere in considerazione solamente elementi oggettivi e non discriminanti (ad esempio la composizione dello studio, le professionalità impiegate).

Nella lettera inviata, gli architetti di Torino hanno evidenziato come la società aggiudicatrice abbia proposto di redigere solamente un progetto (il definitivo) avente caratteristiche tali da essere idoneo anche per la fase esecutiva, offrendo 2 giorni per il progetto definitivo e 0 giorni per il progetto esecutivo, accorpando di fatto il definitivo all'esecutivo. Questa possibilità, prevista dal codice degli appalti per le progettazioni molto semplici, può essere scelta unicamente dal RUP e non imposta dai concorrenti. Anche se i progettisti possono redigere il definitivo già anticipando il livello di definizione dell'esecutivo, dovranno comunque consegnare prima il definitivo e poi l'esecutivo: ciò anche perché in fase di approvazione del progetto definitivo dovranno essere ottenuti i pareri degli enti preposti (ASL, VVF, ecc.), dai quali potrebbero scaturire delle possibili piccole varianti da apportare sul progetto esecutivo. Nella sostanza, si evince dai giustificativi, la società aggiudicatrice non prevede la consegna di un esecutivo (attività che invece è richiesta dal bando).

Per le suddette motivazioni, l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Torino, a prescindere dai tempi di consegna, ha ritenuto che la stazione appaltante avesse dovuto scartare qualunque offerta che accorpasse le fasi progettuali e non prevedesse la redazione del progetto esecutivo. In definitiva, l'Ordine ha richiesto alla stazione appaltante un immediato annullamento della graduatoria e la conseguente revoca del relativo incarico.

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