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Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di p...

21/06/2011
Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) del Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, per poter ottenere la qualifica di mediatore, è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti in un ordine o collegio professionale. In riferimento a quest'ultimo requisito, non può darsi analogo effetto all'iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.

Lo ha chiarito la Circolare del Ministero della Giustizia 13 giugno 2011 recante "Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso". In particolare, la circolare ha chiarito alcuni importanti aspetti riguardanti il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. La circolare è suddivisa in 6 parti:
  1. Le previsioni normative di riferimento
  2. Il problema
  3. L'applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla legge n. 241/90
  4. La tutela dell'interesse pubblico ed i poteri dell'amministrazione vigilante
  5. Il potere di intervento successivo dell'amministrazione e la responsabilizzazione della parte istante
  6. Alcune ipotesi applicative

Una sezione del portale del Ministero della Giustizia fornisce alcune importanti indicazioni in merito all'attività di mediazione. Riportiamo di seguito le principali.

Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
  • facoltativa, e cioè scelta dalle parti
  • demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
  • obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all'avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.
L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.

Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali
Sono infine previste agevolazioni fiscali. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

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