Società tra professionisti, entro il 14 maggio 2012 il Regolamento di attuazione

La Legge di Stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), all'art. 10, oltre alla riforma degli ordinamenti professionali, ha previsto la possibili...

04/01/2012
La Legge di Stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), all'art. 10, oltre alla riforma degli ordinamenti professionali, ha previsto la possibilità di costituire società tra professionisti (STP). Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 183/2011, e quindi entro il 14 maggio 2012, il Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dovranno adottare un Regolamento che disciplini la nuova modalità per l'esercizio della professione.

Nonostante il malumore dei singoli professionisti, che hanno visto nelle società tra professionisti l'ennesimo tentativo di annientare le professioni intellettuali tecniche, e l'inerzia dei Consigli Nazionali, dopo la definizione delle modalità di esercizio, a partire dal prossimo 15 maggio sarà possibile costituire società, i cui soci possono essere:
  • professionisti iscritti a ordini, albi o collegi;
  • cittadini di stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
  • soggetti non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera) che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali;
  • soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d'investimento (socio di capitali).

In una circolare diramata il 2 gennaio scorso, il CUP (Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi Professionali) ha voluto mettere in evidenza gli aspetti di maggiore criticità che potranno essere solo in parte colmati dai regolamenti di attuazione, ribadendo la necessità di intervenire sul testo introdotto dalla legge di stabilità 2012 con alcune proposte di modifica al fine di completare o almeno meglio definire la disciplina delle STP affinché le prerogative degli ordinamenti professionali non rischino di essere vanificati dalla forma giuridica con cui una professione viene svolta.

In particolare, la circolare ha affrontato le seguenti problemariche:
  • le forme giuridiche per la costituzione della STP;
  • le previsioni dell'atto costitutivo delle STP;
  • la denominazione della società e divieto di partecipazione a più STP;
  • il regime disciplinare;
  • società interdisciplinari o interprofessionali.

In riferimento al primo punto, in fase di costituzione di una STP si potrà ricorrere allo schema della:
  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.
Consentire la costituzione di società per ".. l'esercizio di attività professionali regolamentate …" equivale a dire:
  • che l'oggetto sociale esclude qualsivoglia attività d'impresa ed è dunque ristretto alle attività professionali che possono concretamente svolgere i professionisti appartenenti alle cd. professioni regolamentate, dunque quelle indicate negli ordinamenti professionali;
  • che l'esercizio delle stesse è limitato ai soci della società che risultano iscritti in albi o collegi professionali secondo il disposto dell'art. 2229 c.c., previo superamento dell'esame di Stato previsto nell'art. 33, co. 5, della Costituzione.
Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, peraltro già azzardato da parte di taluno che intravede nella società di capitale applicata alle Professioni uno strumento per la mera industrializzazione dei servizi professionali, è opportuno che si precisi l'esclusività delle attività professionali e del loro esercizio esclusivo da parte dei soci professionisti.

In riferimento all'atto costitutivo delle STP, questo deve contenere i seguenti criteri generali:
  • esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • l'ammissione in qualità di soci di: soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, in possesso del titolo di studio abilitante, soggetti non professionisti unicamente per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
  • criteri e modalità affinché: l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  • modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Considerato che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, a nulla rileva distinguere tra attività professionali riservate o non riservate, essendo per definizione "professionali" tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista ricomprese tra quelle il cui svolgimento è consentito dall'ordinamento professionale.

A cura di Gabriele Bivona
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