Duplicazione dei software: Per la Cassazione multa e condanna penale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5879 depositata il 15 febbraio 2012 ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello...

17/02/2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5879 depositata il 15 febbraio 2012 ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 10 giugno 2010 che confermando la sentenza del Tribunale di Forlì del 2 novembre 2007 aveva condannato un imprenditore alla pena di 4 mesi di reclusione ed a 1.000 euro di multa per aver abusivamente duplicato programmi per elaboratore che aveva installato su più personal computer della propria azienda senza aver acquistato le relative licenze.

I giudici hanno ricostruito che l'imprenditore aveva acquistato una sola copia di 9 programmi informatici e di ciascun originale abbia, poi, effettuato plurime copie che ha installato su più computer della propria azienda.
La sentenza di primo grado, che i giudici di appello richiamano in punto di fatto e che la Cassazione ha esaminato "attesa la continuità fra le due decisioni di condanna", afferma che sui fatti contestati e asseverati dai risultati peritali l'imputato ha reso piena ammissione, con la conseguenza che, alla luce delle conclusioni della sentenza di appello, "tali profili debbono essere considerati fuori discussione e si rende palesemente infondata la prospettazione difensiva contenuta nel secondo motivo di ricorso sia con riferimento alla sola copia di back up sia con riferimento ad asserite deficienze dell'accertamento tecnico".
Pertanto i giudici di merito hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che "la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633".

Ricordiamo che la legge 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e precisa che sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
Nel caso in argomento, la duplicazione dei programmi utilizzati su vari e differenti personal computer ha violato la norma del diritto d'autore perché l'imprenditore doveva acquistare licenze diverse per ogni singolo computer e non utilizzare la stessa licenza per tutti.

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