Detrazione IVA anche per gli immobili ad uso abitativo

Gli immobili abitativi, utilizzati nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l'effettuazione...

27/02/2012
Gli immobili abitativi, utilizzati nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, possono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Di conseguenza, l'IVA assolta per le spese di acquisto e manutenzione è detraibile.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 22 febbraio 2012, rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva, senza prospettare alcuna ipotesi interpretativa, se l'indetraibilità dell'IVA assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese debba applicarsi anche quando gli stessi sono utilizzati nell'ambito imprenditoriale dell'attività turistico-alberghiera.

L'Agenzia ha ricordato che l'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 preclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi. L'indetraibilità dell'imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi. Tuttavia, gli immobili abitativi, utilizzati nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comportano l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, possono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Conseguentemente, le spese di acquisto e manutenzione non risentono dell'indetraibilità di cui all'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Come già affermato dalla circolare n. 12 del 2007, par. 9), e dalla risoluzione 10 agosto 2004, n. 177, gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA. Dunque, l'imponibilità delle prestazioni di alloggio, in coerenza con i principi generali dell'IVA, da luogo alla detraibilità dell'IVA sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative. Ai fini dell'applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l'immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato.

A cura di Gabriele Bivona
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