Abbaglio del Consiglio di Stato: i servizi attinenti all'urbanistica non rientrano nella disciplina specifica prevista per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

La norma è quella di cui all'art. 253, comma 15-bis, del codice dei contratti, e riguarda il beneficio temporale, fino al 31 dicembre 2013, per la dimostra...

18/05/2012
La norma è quella di cui all'art. 253, comma 15-bis, del codice dei contratti, e riguarda il beneficio temporale, fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la progettazione dei lavori pubblici:
«In relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste».

Il beneficio temporale, esteso a tutto il «31 dicembre 2013», riguarda soltanto le «procedure di affidamento di cui all'articolo 91», cioè quelle inerenti ai «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». I requisiti di qualificazione sono quelli di cui al d.P.R. 207/2010: artt. 263 (commi 1 e 2) e art. 267 (comma 4).

L'art. 91 del codice (sia nel comma 1, sia nel comma 2) riguarda soltanto gli «incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo».

Il regolamento attuativo specifica l'individuazione primaria resa dal codice, ma non si allarga a ricomprendervi altri servizi (d.P.R. 207/2010, art. 252, comma 2). Si tratta soltanto dei «servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione» (primo periodo del comma). Vi rientrano, inoltre, «la direzione dei lavori, (...) le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli» (secondo periodo).

Né può indurre in confusione il fatto che l'allegato II A al codice unifichi i «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata» e i «servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica» sotto il medesimo numero di categoria (n. 12). Tale unificazione, infatti, vale solo al fine della codifica del servizio e all'assoggettamento di ambedue le tipologie alla disciplina ordinaria del codice rispetto ai servizi dell'allegato II B.
Pur assoggettati ambedue alla disciplina ordinaria del codice, tuttavia solo i primi ricadono in una disciplina più specifica. 
Del resto, nulla avrebbe impedito al legislatore di scrivere: “In relazione alle procedure di affidamento di servizi”, al posto di quello che è stato scritto: «In relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91».

Alla luce delle considerazioni in premessa, è un abbaglio quello preso da Cons. Stato, V, 15 maggio 2012, n. 2800.
Nella fattispecie, si trattava dell'affidamento del «servizio di redazione del piano urbanistico attuativo, finalizzato alla costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale». «Più specificamente, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 253, comma 15 bis, del codice dei contratti pubblici, che ha ampliato l'ambito temporale al quale fare riferimento per documentare, mediante il proprio curriculum, il possesso della qualificazione necessaria per assicurare alla stazione appaltante una qualificazione adeguata. La tesi non può essere condivisa. (...) L'appellante sostiene che la procedura di affidamento di cui si tratta non rientra fra quelle indicate dall'art. 91 del codice dei contratti pubblici, che considererebbe, in sostanza, solo progettazioni relative ad appalti di lavori, mentre resterebbero escluse quelle più complesse, fra le quali le progettazioni relative a piani urbanistici. Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 91 esplicitamente individua il proprio ambito di applicazione nell'affidamento "di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis", senza alcuna differenziazione fra gli incarichi elencati. L'appellante sostiene che i servizi oggetto della procedura di cui ora si tratta non rientrano fra quelli elencati dall'art. 91, che secondo la sua impostazione riguarda, come già accennato, solo appalti di lavori, ma la tesi non può essere condivisa in quanto l'enunciato della norma non consente tale differenziazione fra i vari oggetti contrattuali ivi elencati. La stessa differenziazione deve poi essere esclusa alla luce del terzo comma il quale prevede esplicitamente l'ipotesi in cui la progettazione comporta attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, in tal modo facendo chiaramente intendere come gli incarichi di cui si tratta, potendo presupporre la collaborazione di professionalità diverse, possano anche essere della massima complessità, come quello di cui ora si discute. Il quinto comma rafforza ulteriormente l'interpretazione seguita dal Collegio in quanto dispone che "quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee" in tal modo chiarendo l'applicabilità dell'art. 91 anche ad incarichi di progettazione della massima complessità, tale da travalicare la realizzazione di una singola opera pubblica. Afferma, in conclusione, il Collegio che l'art. 91, richiamato dall'art. 253, comma 15 bis, del codice degli appalti si applica anche agli incarichi di progettazione urbanistica. La norma è quindi applicabile nel caso che ora occupa, anche a prescindere dall'avviso pubblicato dall'Amministrazione, con il quale questa ha esplicitato preventivamente la sua volontà di applicarla nel caso di specie, in quanto meramente esplicativo di una volontà già contenuta nella legge».

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